Cimiteri degli animali domestici, è la legge che decide sulla possibile realizzazione
[7 Giugno 2013]
Il cimitero per piccoli animali domestici o d’affezione non può essere edificato se non esistono disposizioni nazionali o regionali in materia. Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sentenza 31 maggio 2013, n.5492 – in riferimento alla questione della decisione del Comune di Civitavecchia (deliberazione della Giunta Municipale).
Il Comune, infatti, ha approvato la proposta di deliberazione dell’Ufficio urbanistica avente come oggetto la realizzazione di un cimitero per piccoli animali a “Punton di rocca”, da effettuarsi sul terreno acquistato da un singolo cittadino e sulla base del progetto da lui proposto. Un progetto che ha previsto, tra le altre cose, un impianto di depurazione dei liquami con l’allaccio fognario e idrico. Un progetto, però, non condiviso da tutti proprietari o assegnatari di terreni situati intorno al cimitero comunale.
Attualmente non è ancora stata approvata una legge valida su tutto il territorio nazionale, che preveda la possibilità concreta, per i soggetti imprenditoriali, di realizzare aree sepolcrali da destinare alla sepoltura degli animali domestici.
La normativa statale – Dlgs 36/2005 “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.” – limita a imporre l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell’animale deceduto, vietandone l’abbandono, lo scarico e l’eliminazione incontrollata. La violazione di tale divieto è punita con una sanzione amministrativa.
In Europa invece nel 2009 sono stati adottati due regolamenti europei: uno (1069/2009), che contiene le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano – che sostituisce il precedente regolamento del 2002 – e l’altro di applicazione del primo.
Il regolamento del 2009 definisce l’animale da compagnia, altrimenti detto animale d’affezione come “un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall’uomo a fini diversi dall’allevamento”. E disciplina tutto ciò che riguarda “l’ultimo viaggio”.
Nonostante in Italia non vi sia una normativa statale di riferimento per i cimiteri per animali d’affezione, alcune regioni si sono già mosse in questa direzione in sede legislazione. Per esempio la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna, nelle rispettive leggi regionali, in materia di servizi funebri, necroscopici e cimiteriali, hanno cercato di definire e disciplinare, in modo organico, la questione del cimitero per piccoli animali domestici.
Del resto, la disciplina in materia di polizia mortuaria per animali d’affezione è particolarmente carente, su diversi versanti, perché soprattutto incentrata su trasporto, sepoltura oppure incenerimento di carcasse animali, generalmente provenienti da allevamenti oppure impianti per la macellazione.
In generale la legge regionale consente, in mancanza di una normativa statale di settore, di intervenire su di alcune questioni strutturali, quali la definizione operativa del concetto stesso di animale d’affezione (ossia quegli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche), l’individuazione di un percorso distinto, rispetto al semplice smaltimento di altre carcasse, per la raccolta, il trasporto e la destinazione delle spoglie di tali animali con relativo regime autorizzatorio, la regolamentazione per dispersione delle ceneri o conservazione delle stesse entro il recinto cimiteriale oppure al suo esterno nonché, infine, la proprietà dei cimiteri per animali d’affezione.
Però, in mancanza di un riferimento esplicito nell’ordinamento nazionale o anche solo regionale, l’edificazione, da parte di un privato cittadino, di un cimitero per piccoli animali domestici o d’affezione, eventualmente anche sulla base di un regolamento comunale, appare ostacolata dalla normativa nazionale in materia di sanità essendo quest’ultimo un regolamento e, pertanto, una fonte secondaria del diritto per l’ordinamento giuridico italiano.