Divieto di utilizzo dei sacchetti di plastica, l’iter di approvazione Ue non è ancora finito

[12 Marzo 2015]

Nel 2013 la Commissione europea ha adottato una proposta di legge per la riduzione del consumo dei sacchetti di plastica in materiale leggero, e adesso si esprime sulla posizione del Consiglio – che rispecchia l’accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e lo stesso. Accoglie con favore il raggiungimento di un accordo tra i colegislatori, anche se si differenzia su certi aspetti, introducendo elementi supplementari che esulano dal campo di applicazione della propria proposta, e che non sono in linea con i principi del legiferare meglio.

La proposta di direttiva è intesa a ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero e il conseguente inquinamento, causato dalla loro dispersione nell’ambiente dove si disgregano in pezzi sempre più piccoli e permangono per un periodo molto lungo sotto forma di microplastica, provocando notevoli danni alla fauna e alla fauna, in particolare nell’ambiente acquatico.

La proposta della Commissione – che modifica la direttiva Ue sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio –  impone agli Stati membri di intervenire in questo campo, ma lascia loro la facoltà di decidere le modalità esatte del loro intervento, in linea con il principio di sussidiarietà. Il compromesso raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo, invece, obbliga gli Stati membri a prevedere, come minimo, un obiettivo nazionale di riduzione e/o tariffe obbligatorie, e stabilisce l’obiettivo nazionale di riduzione che dovrà essere eventualmente applicato.

La Commissione, al momento in cui ha presentato la proposta, non ha ritenuto opportuno proporre tariffe obbligatorie o un obiettivo quantitativo di riduzione, a causa delle difficoltà riscontrate nel reperire dati e disporre di metodi di misurazione comuni. Ma anche perché è dell’avviso che gli Stati membri siano nella posizione migliore per decidere le misure di riduzione del consumo di borse di plastica.

Pur considerando tali disposizioni troppo prescrittive, la Commissione, in uno spirito di compromesso, le accetta come parte del pacchetto. E in particolare accetta l’obbligo in capo alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare attivamente campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, almeno nel primo anno successivo al recepimento della direttiva.

Accetta anche la possibilità offerta agli Stati membri di attuare le misure adottate in applicazione della direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati e l’obbligo in capo alla Commissione di elaborare e adottare in un atto di esecuzione, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della direttiva, la metodologia di calcolo del consumo annuale pro capite delle borse di plastica in materiale leggero e il relativo modello di segnalazione.

La Commissione riconosce la necessità di disporre  di dati affidabili e ritiene accettabile, in linea di principio, introdurre questo obbligo, anche se comporta maggiori oneri amministrativi per gli Stati membri e gli operatori economici. L’elaborazione e l’adozione formale di un atto di esecuzione possono tuttavia richiedere più dei 12 mesi previsti.

La Commissione, allo stesso tempo individua una serie di aspetti problematici come: l’adozione di un’etichetta per borse biodegradabili e adatte al compostaggio domestico in assenza di una valutazione d’impatto; gli oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri e gli operatori

economici, tra cui nuovi obblighi di rendicontazione ed etichettatura; le disposizioni che sarebbero state trattate meglio nel quadro del follow-up del Libro verde della Commissione sui rifiuti di plastica nell’ambiente, come la relazione sull’uso delle borse di plastica oxo-degradabili; la possibilità di variare le misure decise in materia di borse di plastica in funzione del loro impatto ambientale o di altre caratteristiche che potrebbero essere problematiche alla luce dei principi di non discriminazione e proporzionalità e dei principi del mercato unico; la possibilità di stabilire obiettivi di consumo a un livello prestabilito nella direttiva, in assenza di dati statistici pertinenti per tutti gli Stati membri; le scadenze troppo serrate per l’elaborazione e l’adozione, mediante atti esecutivi, di una metodologia di rendicontazione dei consumi di borse di plastica in materiale leggero e di etichette per borse di plastica biodegradabili.