Il fresato di asfalto è ancora rifiuto anche dopo il decreto “Fare”

[20 Dicembre 2013]

E’ stata depositata in data 19 novembre 2013 la prima sentenza resa dalla Cassazione Penale (Sez. III, n. 46227) sui materiali da scavo dopo le novità apportate dal D.L. Fare (D.L. 69/13).

La S.C. ha statuito che i materiali bituminosi provenienti da escavazione o demolizione stradale non possono essere ricondotti all’interno della categoria delle rocce e terre da scavo, la cui legittimità di trattamento e reimpiego è subordinata a condizioni di fatto e a garanzia previste dagli artt. 41 e 41-bis del D.L. 69/2013, conv. nella L. 98/13.

In materia di asfalto, quando si rende necessario rimuovere porzioni del manto stradale (ad esempio perché usurati e pericolosi), macchine fresatrici o escavatori demoliscono progressivamente la pavimentazione, frantumando il materiale che la compone: questo materiale è detto fresato d’ asfalto o conglomerato bituminoso di recupero. La norma tecnica UNI-EN 13108-8 definisce il fresato d’ asfalto quale “conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo”.

In passato, la Corte di Cassazione si era già espressa sul rapporto asfalto e materiali da scavo, stabilendo che la disciplina sulle terre e rocce da scavo non è applicabile in via analogica ai residui di asfalto ed ai conglomerati bituminosi (così Cass. Pen. Sez. III, 15 maggio 2007, n. 23778; conf.

Cass. Pen. Sez. III, 19 giugno 2007, n. 23787).

Ciò premesso, si rammenta che il D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, poi convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98[1], in vigore dal 22 giugno 2013, si segnala, in particolare, per la portata delle previsioni dell’art. 41, recante disposizioni in materia ambientale. Questa norma, al c. 2, introduce nell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06 (sottoprodotto) il nuovo c. 2-bis, il quale stabilisce che il D.M. 161/2012 “si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”.

È di tutta evidenza che l’art. 41, c. 2, mediante l’introduzione del nuovo c. 2-bis all’interno dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06, ha sollevato non poche criticità nell’attuale gestione dei materiali da scavo. Inoltre, l’art. 41 bis del D.L. Fare, al c. 5 così dispone: “Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 [ovvero quelle sui materiali da scavo da piccoli cantieri] si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis[2] del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto”.

Inoltre, l’art. 41 bis del D.L. 69/13 (D.L. Fare) prevede che in tema di materiali da scavo da piccoli cantieri, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. 161/12, i suddetti materiali da scavo, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis se il produttore dimostra:

a)    che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b)   che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c)    che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d)   che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

In conclusione, e tornando al caso di specie, la S.C. aggiunge alla motivazione del Tribunale di primo grado che i materiali bituminosi provenienti da escavazione o demolizione stradale non possono essere ricondotti all’interno della categoria delle rocce e terre da scavo; queste ultime, infatti, sono costituite da materiali naturali, mentre i materiali bituminosi provengono da lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione, cui segue l’attribuzione di codice CER 17.04.01 o 02, con conseguente classificazione come rifiuto diverso dalle terre e rocce.



[1] Pubblicato sul S.O. alla GU n. 194 del 20 agosto 2013.

[2] L’art. 184 bis, c. 2 bis: “Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.