In Gazzetta ufficiale il regolamento per il compostaggio di comunità
[24 Febbraio 2017]
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri il regolamento sui i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici non superiori a 130 tonnellate annue.
Il compostaggio di comunità viene descritto come un sistema “intermedio” tra il compostaggio industriale e quello domestico per la trasformazione del rifiuto organico in compost. Un sistema che consente l’auto-recupero dei rifiuti prodotti sia dalle utenze domestiche, sia da mense, ristoranti o strutture ricettive. Un sistema basato sull’uso di apparecchiature – classificate dal regolamento secondo la grandezza in tre taglie – di tipo statico o elettromeccanico dove il processo aerobico viene mantenuto e accelerato dal continuo apporto d’aria. L’aerazione può avvenire in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica).
Secondo il regolamento il compost così prodotto per essere utilizzato da parte delle utenze conferenti i rifiuti biodegradabili dovrà aver una serie di caratteristiche. Dovrà, cioè, rispettare una serie di parametri in riferimento all’umidità che deve essere compresa tra 30% e il 50%; alla temperatura massima che non deve superare i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale; al pH che deve essere compreso tra 6 e 8,5; alle frazioni estranee che devono essere inferiori al 2 % in peso; alle frazioni pericolose che devono essere assenti.
Una volta prodotto con tali caratteristiche il compost dovrà essere impiegato, secondo il piano di utilizzo, in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non localizzati in prossimità dell’ubicazione dell’apparecchiatura, e nonché per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze. Se le caratteristiche del compost non sono rispettate e se il compost non è impiegato secondo quanto stabilito nel piano di utilizzo, il prodotto è da considerarsi rifiuto urbano.
Comunque sia, il compost dovrà essere prodotto a partire da determinati rifiuti biodegradabili, perché non tutti sono ammessi nelle apparecchiature. Il legislatore identifica come ammissibili: i rifiuti biodegradabili di cucine e mense e quelli prodotti da giardini e parchi; segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci solo se non trattati; scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati; – materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell’apparecchiatura; imballaggi in carta, cartone e legno non trattati; carta e cartone senza inchiostro limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell’apparecchiatura.
Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.
A sovraintendere il corretto funzionamento dell’attività di compostaggio vi è il conduttore dell’apparecchiatura. Il conduttore – nominato dagli utenti – è tenuto a garantire che l’accesso all’apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti e che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità.
Inoltre provvede al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante, alla gestione del biofiltro di cui è dotato l’impianto, alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto e al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo.
Il conduttore dovrà anche tenere un registro, per le apparecchiature di taglia media e grande, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifica. E dovrà effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell’apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all’azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.
Inoltre, ai fini della riduzione della tassa rifiuti e dell’eventuale computo del compostaggio di comunità nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni, il responsabile dell’apparecchiatura dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno al comune territorialmente competente, nelle modalità definite dal medesimo, le quantità in peso, relative all’anno solare precedente: dei rifiuti conferiti; del compost prodotto; degli scarti; del compost che non rispetta le caratteristiche.