Il sindaco può ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti

[22 Ottobre 2013]

Il sindaco può disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti. L’ordine può essere anche in solido con tutte le altre ditte responsabili dell’abbandono, ma è illegittimo quando è possibile risalire ai produttori e detentori.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Veneto (Tar) – con sentenza16 ottobre 2013, n. 1181 – in riferimento alla questione del Comune di Sona dove una società ha realizzato un deposito incontrollato di rifiuti. Rifiuti pericolosi, stoccati in contenitori privi di caratteristiche di idoneità ed in carenza delle condizioni di sicurezza prescritte dalla normativa vigente. Fra l’altro la società non è mai stata in possesso di un’autorizzazione di esercizio per la gestione e il trattamento dei rifiuti. Ma nel 1999 ha ottenuto l’approvazione di un progetto per la realizzazione di impianto di trattamento che tuttavia non è stato mai completato.

Il Comune di Sona ha riscontrato la presenza dei rifiuti nell’area, attraverso i formulari è risalita ai produttori e detentori dei medesimi ai quali ha ordinato la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. Proprio perché, attraverso una relazione di un tecnico incaricato di valutare lo stato dei luoghi si evidenziava un concreto e immediato rischio di propagazione degli inquinanti con grave pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

Secondo il legislatore italiano qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti. Tali ordinanze, però, devono essere adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Certo è che quando è possibile risalire ai responsabili dell’abbandono dei rifiuti attraverso i formulari di identificazione dei rifiuti, l’ordine emanato dal Sindaco in solido con tutte le ditte responsabili dell’abbandono risulta illegittima. Perché è possibile determinare le quantità conferite da ciascuno: non sono ravvisabili elementi tali da qualificare indivisibile la prestazione, essendo possibile la rimozione dei rifiuti o una partecipazione alle operazioni di rimozione pro quota.

Ricordiamo che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento. Il produttore e il detentore sono investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento. Per il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti a un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario. In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti. Quindi, la consegna dei rifiuti a degli intermediari muniti di autorizzazione non vale a trasferire –solo – su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza il produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti. La verifica e il controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al destinatario rientra tra gli obblighi di diligenza esigibili dal produttore o detentore dei rifiuti, che sono correttamente individuati quali destinatari dell’ordinanza.