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Impianti per la gestione dei rifiuti, l’autorizzazione non si proroga con la sospensione

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La sospensione sanzionatoria dell'autorizzazione alla gestione di un impianto di smaltimento e/o recupero di rifiuti non proroga la durata dell’autorizzazione: lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, con una sentenza in materia.

La vicenda riguarda il Comune di Turrivalignani che ha ordinato al gestore dell’impianto la chiusura dell’attività e dell’impianto di lavorazione di rifiuti e commercializzazione dei derivati. Un provvedimento dettato, tra l’altro, sul presupposto della scadenza dell’autorizzazione regionale, trovando in ciò conforto in una nota della Regione Abruzzo secondo cui i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione hanno avuto carattere sanzionatorio e quindi non sono idonei a prorogarne la durata.

Ordine, comunque contestato dalla società, la quale ritiene che l’autorizzazione debba ritenersi ancora vigente; che in ogni caso il Comune sarebbe incompetente a emettere l’ingiunzione alla chiusura essendo la Regione competete in materia, così come la stessa è competente ad autorizzare gli impianti e a revocare le autorizzazioni medesime. E che dunque la nota regionale oltre a non avere il contenuto di un provvedimento di revoca sarebbe anche incompatibile con una revoca, dato che la Regione preannuncia la volontà di sottoporre ad ulteriori controlli sull’attività autorizzata.

Per poter gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, elemento indispensabile è l’autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi della gestione dei rifiuti. La gestione, infatti dovrebbe essere effettuata “conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”. A tale fine la gestione dei rifiuti dovrebbe essere effettuata “secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.

L’autorizzazione contiene la data  di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto dal legislatore. Secondo il Dlgs 152/2006 l’autorizzazione ha una durata di dieci anni (prima con il decreto Ronchi aveva una durata di 5 anni, mentre con la vigenza del Dlgs. 36/2003 di 8 anni), è rinnovabile ed è pure  revocabile in caso di inosservanza delle prescrizioni.

Da tutto ciò se ne deduce che la sospensione sanzionatoria non proroga la durata dell’autorizzazione. Se fosse il contrario – ossia che la sospensione sanzionatoria ha valenza di proroga - si verrebbe a vanificare l’effetto sanzionatorio connesso alla sospensione dell’esercizio dell’attività produttiva. Tra l’altro l’effetto proroga non può derivare neanche dall’annullamento in sede giurisdizionale della revoca dell’autorizzazione.

La scadenza dell’autorizzazione, inoltre, è un effetto che deriva direttamente dall’atto originario di autorizzazione e dalla legge. Quindi, l’atto del Comune che ordina la chiusura dell’attività, laddove presuppone tale scadenza, non ha valore provvedimentale, perché non incide sulla durata del titolo, ma si limita a prendere atto di un effetto già prodotto.

Eleonora Santucci

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