Limi e fanghi possono essere sottoprodotti
[24 Marzo 2017]
Limi e fanghi trattati con flocculanti contenenti poliacrilamide, possono essere qualificati come sottoprodotti se rispettano determinate condizioni. Lo afferma il tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) – con sentenza del 22 marzo 2017, n. 400 – in riferimento alla questione riguardante una società operante nel settore estrattivo e della commercializzazione dei materiali inerti. Una società che ha sempre utilizzato, per il lavaggio degli inerti scavati dalla propria cava un flocculante contenente poliacrilamide, ottenendo, al termine del processo di sedimentazione degli aggregati fini, un materiale inerte molto fine denominato “limo”.
Un materiale che la società in parte commercializza come prodotto e, in parte, utilizza per le operazioni di recupero ambientale, in virtù degli atti autorizzativi conseguiti negli anni, che non hanno mai vietato questo tipo di impiego. Cosa che però oggi, le risulta precluso dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla coltivazione della cava concessa in quanto presuppongo una qualificazione dei fanghi e dei limi risultanti dalla lavorazione come rifiuti, anziché come sottoprodotti.
Quando si tratta di materiali residuali rispetto a procedimenti di lavorazione non destinati in via principale alla loro produzione, bisogna, in primo luogo, distinguere fra rifiuti e non rifiuti: dentro quest’ultima categoria rientrano i sottoprodotti, le materie prime secondarie (Mps) e gli End of waste.
I sottoprodotti si differenziano dalle altre due categorie di “non rifiuti”, per il fatto di derivare da un processo produttivo non direttamente destinato alla loro produzione, anziché da un processo di recupero di rifiuti. Quindi sono “non rifiuti” fin dalla nascita. Mentre Mps e End of waste perdono la loro qualifica di rifiuto dopo un processo di recupero.
Al fine di distinguere tra rifiuti e sottoprodotti occorre, in primo luogo, porsi nell’ottica esclusiva del soggetto che produce il materiale da classificare, essendo del tutto indifferente quella che è la volontà del soggetto interessato al suo utilizzo e, dunque, la volontà di quest’ultimo di utilizzare ulteriormente il materiale.
Secondo il legislatore è da considerare sottoprodotto, e non rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutta una serie di condizioni. Innanzi tutto la sostanza o l’oggetto deve derivare da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. Deve sussistere la certezza che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso – o di un successivo – processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi. Inoltre, la sostanza o l’oggetto deve essere utilizzato senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. E deve sussistere la piena legittimità dell’ulteriore utilizzo nel senso che la sostanza o l’oggetto soddisfa per l’utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Ai fini della qualificazione come sottoprodotto e non rifiuto le condizioni previste devono sussistere contestualmente. E ciò dovrà essere dimostrato dall’interessato che ha l’onere di fornirne la prova.
Invece i produttori che, intendono smaltire il rifiuto non pericoloso presso i luoghi di produzione (autosmaltimento) o destinare lo stesso ad attività di recupero sono sottoposti a procedure semplificate, che prevedono l’invio di una comunicazione di inizio attività alla Provincia, la quale iscrive l’impresa in un apposito registro e verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati.
Per quando riguarda i fanghi e i limi di lavaggio degli inerti di cava è ricavabile la disciplina di riferimento (art. 185 del d. lgs. 152/2006) li esclude dall’ambito di applicazione della disciplina dei sottoprodotti. Perché tali materiali sono regolati da altre disposizioni normative comunitarie, “i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117”. Però, in riferimento al materiale escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale si prevede che se i materiali sono utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, “devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184 bis e 184 ter”: essi, dunque, non sono affatto esclusi dalla disciplina del recupero, ma, al contrario, l’applicazione agli stessi delle norme citate può determinare, se utilizzati da soggetti terzi, extra sito, la loro qualificazione come sottoprodotto oppure come Mps.
Quindi se una parte dei fanghi e dei limi è destinata allo smaltimento come rifiuto e/o al recupero ambientale dello stesso sito oggetto del medesimo progetto di gestione che ha portato allo loro produzione si applicherà la disciplina che regola l’autosmaltimento a riempimento dei vuoti generati dall’escavazione. Disciplina che non è applicata, con riferimento ai residui che il progetto di gestione prevede siano destinati alla cessione a terzi, i quali devono essere qualificati come sottoprodotti se ne ricorrono le condizioni.
Quindi i limi e fanghi trattati con flocculanti contenenti poliacrilamide, possono essere qualificati come sottoprodotti e non anche come rifiuti, ogni volta che, rispettate le altre condizioni previste dal legislatore siano stati trattati con poliacrilamide contenente un residuo di acrilamide inferiore allo 0,1 % e, quindi, possano garantire un residuo, nel prodotto trattato, inferiore a tale limite (soglia non è prevista dalla legge italiana, ma recuperata da quella europea -Regolamento UE n. 366 del 2011).