L’intermediario dei rifiuti non può essere l’ente gestore del ciclo dei rifiuti
Il caso della discarica e dell’impianto Tmb di Relluce nelle Marche
[2 Dicembre 2016]
L’ente pubblico titolare del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti non può essere qualificato come intermediario di rifiuti.
Lo afferma il Tribunale amministrativo delle Marche (Tar) – con sentenza 29 novembre 2016, n. 672 – in riferimento alla delibera dell’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 5 (Ata 5), con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione per la disciplina del conferimento e trattamento di rifiuti urbani non differenziati e i residui della pulizia stradale da un impianto trattamento meccanico biologico – Tmb – alla discarica sempre nel territorio di Ascoli Piceno.
Un atto, che fra l’altro si collega a una serie di decreti emessi dal Presidente della Provincia e dichiaratamente finalizzati a fronteggiare una fase emergenziale nel ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani (rsu) prodotti nel territorio provinciale.
Con un ordinanza, infatti, il Presidente della Provincia ha disposto l’abbancamento temporaneo dei rsu nella discarica che in via ordinaria è autorizzata a ricevere solo rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. I rifiuti in questione subiscono un trattamento preliminare presso l’impianto Tmb di Relluce, gestito da una partecipata diversa dalla ditta privata che gestisce la discarica.
La ditta partecipata ritiene di essere stata lesa dal provvedimento o e dal complessivo operato della Provincia e dell’Ata 5, e ciò per il fatto che le amministrazioni starebbero perseguendo sotto traccia l’obiettivo di estrometterla dalla gestione del ciclo dei rifiuti, quale risulterà dall’emanando nuovo Piano d’Ambito. Fra l’altro la ditta ritiene che l’Ata assuma di fatto la qualifica di intermediario di rifiuti, pur non essendo un’impresa e pur non essendo iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori di Rifiuti per tale attività.
A tale proposito il legislatore del 2016 (Dlgs 152/2006) stabilisce che intermediario è “…. qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti…”. E l’Ata non è qualificabile in alcun modo come un’impresa.
L’ente pubblico titolare del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti non può assumere in radice la qualifica di intermediario di rifiuti, dato che è tenuto ad affidare a soggetti privati la gestione del servizio. E’ evidente che l’ente concedente, nel momento in cui affida la gestione ad un operatore privato, non acquisisce la materiale disponibilità dei rifiuti, ma non per questo assume la qualifica di intermediario di rifiuti. Fra l’altro il legislatore prevede l’iscrizione all’Albo solo per le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici e stabilisce che l’iscrizione è valida solo per i servizi di gestione (diretta) dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito territoriale di riferimento;
L’individuazione della qualifica di intermediario di rifiuti è in realtà finalizzata ad evitare che l’operatore realmente responsabile della gestione possa sottrarsi ai conseguenti oneri (la cui inosservanza ha rilevanza anche penale), mediante l’affidamento delle fasi operative ad altri operatori e la conservazione dei soli compiti di gestione amministrativo-finanziaria (in questo senso è rilevante l’inciso “…compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti…”).