L’obbligo di bonificare o di mettere in sicurezza un sito non grava sul proprietario incolpevole
[9 Luglio 2014]
Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale “possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia – con sentenza dell’8 luglio 2014, n. 1768 – in riferimento alla bonifica volontaria dell’area ex Falck-lotto B nel Comune di Arcore avviata dal proprietario incolpevole. E in particolare alla richiesta del Comune di formulare un piano di monitoraggio, comprendente le indagini necessarie per identificare la sorgente di contaminazione e per la riconfigurazione della barriera idraulica, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere.
Una richiesta contestata dal proprietario dell’area che non vuole essere sottoposto all’applicazione di vincolanti e onerose prescrizioni, perché l’eventuale violazione potrebbe essere fonte di responsabilità. Ma secondo Il Tar la richiesta del Comune non ha natura provvedimentale.
Anzi si colloca nell’ambito della procedura a base volontaria attivata su iniziativa della società proprietaria e destinata a interrompersi una volta venuta meno la spontanea adesione di quest’ultima.
L’obbligo di bonificare o di mettere in sicurezza un sito non grava sul proprietario incolpevole, grava su colui che ha causato l’inquinamento.
Però il proprietario incolpevole può spontaneamente intraprendere le operazioni di ripristino, al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale per le spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale.
Ne consegue che l’amministrazione non può imporre ai privati che non hanno responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengono individuati in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento. Ciò è conforme al principio cui si ispira la legislazione comunitaria “chi inquina paga” che impone a chi fa correre un rischio di inquinamento o a chi provoca un inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.
La normativa del codice ambientale (dlgs 152/2006) prevede, infatti, che, in caso di mancata esecuzione degli interventi da parte del responsabile dell’inquinamento ovvero in caso di mancata individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale vanno eseguite dall’amministrazione competente, la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile, nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi.
Insomma, l’amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare. Le disposizioni contenute del legislatore operano, infatti, una chiara e netta distinzione tra la figura del responsabile dell’inquinamento e quella del proprietario del sito, che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione.