Pascoli e discariche possono andare d’accordo? Secondo l’avvocatura, talvolta sì
[18 Luglio 2014]
Una superficie ricoperta di erba o di altre piante erbacee da foraggio, che forma lo strato di copertura di una discarica in fase di gestione successiva alla chiusura e che serve anche da pascolo per l’allevamento di ovini, è una superficie agricola, ma solo a determinate condizioni.
Ossia, nel caso in cui l’attività di allevamento non sia ostacolata dalle misure necessarie per la gestione della discarica dismessa: è compito del giudice nazionale verificare se ciò avviene.
Questa è l’opinione dell’avvocato generale Niilo Jääskinen, intervenuto sul tema dei regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e in particolare sulla necessità di chiarire se determinate superfici siano “ettari ammissibili” al beneficio dell’aiuto. Si tratta di una questione che riguarda pascoli nei territori dei circondari della Frisia settentrionale e dello Schleswig‑Flensburg che costituiscono lo strato di copertura rinaturalizzato di due discariche quella di Ahrenshöft, (nel circondario della Frisia settentrionale) e quella di Schleswig‑Haferteich, (nel circondario dello Schleswig‑Flensburg). La prima si trova attualmente ancora in fase di chiusura e dovrebbe essere ammessa a breve alla fase di gestione successiva alla chiusura, mentre la seconda si trova già nella fase di gestione successiva alla chiusura.
Terreni per i quali la titolare di un’azienda agricola è autorizzata a far pascolare, a titolo gratuito, il suo bestiame, e per i quali ha chiesto al Landesamt (ufficio regionale per l’agricoltura, l’ambiente e gli spazi rurali del Land Schleswig‑Holstein) la concessione del pagamento unico per l’anno di raccolto 2010. Il Landesamt però ha respinto la richiesta, perché – a suo avviso – le superfici oggetto della domanda non sarebbero superfici agricole utilizzate ai sensi del regolamento del 2009, bensì discariche dismesse rientrati nella disciplina tedesca in materia di discariche.
L’Ue ha istituito e riconosciuto i benefici ambientali del pascolo permanente al fine di incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti e a cautelarsi da una loro riconversione massiccia in seminativi. Il regolamento del 2009 – il n. 73 – ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune, e ha istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori come il regime di pagamento unico.
Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all’aiuto per “ettaro ammissibile”. Dove per “ettaro ammissibile” si intende “qualsiasi superficie agricola dell’azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole (…)”. E, infine, dove per superficie agricole si intende qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.
Quindi un ettaro ammissibile è parte della superficie agricola, e un pascolo permanente costituisce una superficie agricola. Il pascolo permanente è il “terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione (…)”. In questo contesto, per “erba o altre piante erbacee da foraggio” si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno).