Per la localizzazione delle discariche i criteri generali devono essere definiti dallo Stato
[26 Gennaio 2016]
La Regione non può individuare i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti prima dello Stato, perché non ne ha la competenza. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) – con sentenza n. 108 – in riferimento al Programma regionale di gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta regionale della Lombardia.
Un programma contestato da una società che gestisce una discarica di inerti nel Comune di Montichiari (Bs). Per tale discarica la società ha richiesto l’ampliamento, che la Provincia ha negato perché il progetto di allargamento dell’impianto contrasterebbe con il Programma regionale di gestione dei rifiuti. In particolare il richiesto ampliamento sarebbe impedito dalla circostanza che il Comune in cui è situata la discarica avrebbe già un numero di impianti che determinerebbe il superamento del Fattore di Pressione per le discariche, stabilito in 160.000 m3/Km2, ovvero non più di 160.000 metri cubi di rifiuti già collocati in discarica per ogni chilometro quadrato. Un Fattore di Pressione che sarebbe finalizzato a limitare la realizzazione di impianti di rifiuti nelle aree in cui questi risultano già presenti con elevata concentrazione e quindi determinano un rilevante impatto negativo sull’ambiente circostante.
Il Codice ambientale (Dlgs 152/2006 e successive modifiche) stabilisce che è di competenza delle regioni la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto dei criteri generali e delle norme tecniche individuate dal legislatore. Ossia il fatto che spetta allo Stato indicare i criteri generali per le caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre di competenza dello Stato l’indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti.
La normativa attribuisce esplicitamente allo Stato la potestà, esclusiva, di individuare i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Soltanto all’esito di una tale fase preliminare le Regioni possono definire a loro volta i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione dei predetti impianti. Tale conclusione trova il suo fondamento nella competenza statale, esclusiva, in materia di tutela dall’ambiente come stabilito dalla Costituzione.
Dunque, attualmente non si rinviene nella normativa statale la presenza di un criterio che consenta alle Regioni di introdurre un limite di localizzazione delle discariche, legato alla saturazione del territorio, come il Fattore di Pressione, quale indice cui sottoporre la possibilità di realizzare una discarica in un determinato territorio.