Il proprietario negligente deve rimuovere i rifiuti
[12 Giugno 2014]
I proprietari di aree invase da rifiuti sono tenuti a rimuoverli e a smaltirli anche quando non hanno svolto in concreto alcuna attività di custodia, vigilanza e protezione dell’area per evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti. Lo ricorda il Consiglio di Stato (Cds) – con sentenza 10 giugno 2014, n.
2977 – in riferimento al caso che vede coinvolta la Regione Campania come proprietaria del sito sottostante la strada regionale denominata “Asse Mediano” e il Comune di Frattamaggiore.
Il Sindaco, con ordinanza ha intimato alla Regione Campania di rimuovere e di avviare a recupero o allo smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, di tutti i rifiuti di vario genere, anche speciali o pericolosi da tempo abbandonati nel sito. Nel 2013 l’ordinanza è stata annullata dal Tribunale amministrativo regionale della Campania (Tar).
Perché l’ha ritenuta viziata, sia per inadeguata istruttoria e per l’assenza di motivazione tale da evidenziare l’imputabilità alla Regione Campania dell’abbandono dei rifiuti (almeno a titolo di colpa), sia perché il Comune non ha alcun potere di imporre al gestore “la pulizia delle strade” affinché vi sia la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Adesso il Cds riforma la sentenza del Tar.
La disciplina sui rifiuti è contenuta nel così detto codice ambientale (Dlgs 152/2006) che prevede il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo. Per cui, chiunque violi il divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. L’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento della responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, anche del proprietario. Tra le ipotesi tipiche di colpa, rientra la negligenza, che nel suo significato lessicale consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene.
Il legislatore del 2006 attribuisce rilievo proprio alla negligenza del proprietario, che si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte senza affrontare concretamente la situazione o la affronti con misure palesemente inadeguate.
Quindi qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti, il proprietario “diligente” che abbia fatto il quanto possibile per evitare la situazione non sarà ritenuto colpevole.
Mentre l’amministrazione disporrà le misure previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti. Ossia non abbia provveduto, per esempio, a una adeguata recinzione di sufficiente altezza e robustezza, o alla interdizione degli accessi all’area con robuste chiusure, alla sistemazione di videocamere o apparecchi fotografici funzionanti (le c.d. “foto trappole”), oppure alla convenzione con istituti di vigilanza.
La condotta illecita del terzo, dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento cioè la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva, né frattura il nesso di causalità tra l’evento e la sua condotta colposa – consistente nella trascuratezza e dall’incuria – quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile.