Rifiuti di estrazione, arrivano le modalità per l’inventario delle strutture di deposito

[24 Luglio 2013]

Il Ministero dell’Ambiente stabilisce le modalità di realizzazione dell’inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse: è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri il relativo decreto.

Un decreto che arriva in “esecuzione” della disposizione contenuta nel decreto legislativo “Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce”. Nello specifico la disposizione – articolo 20 del Dlgs 117/2008 – stabilisce la realizzazione e la messa a disposizione del pubblico di un inventario nazionale delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, anche abbandonate, “che hanno gravi ripercussioni negative sull’ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute o l’ambiente”.

Le strutture di deposito chiuse o abbandonate comprendono tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che hanno avuto origine dalle attività estrattive, includendo anche quelle derivanti dalla coltivazione dei minerali di seconda categoria e quelle derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca. Con l’esclusione, però di una serie di rifiuti (ossia quelli radioattivi; quelli che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave – ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati – ; quelli derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali; l’inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee).

Secondo il decreto, dunque, ciascuna autorità competente compila per ciascun sito estrattivo pericoloso presente sul territorio di competenza, una scheda (riportata nell’allegato I del decreto) e la invia, entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, all’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). L’Ispra provvede all’acquisizione delle schede, all’elaborazione e alla redazione di un unico inventario nazionale entro i due mesi successivi. Inoltre l’Ispra definisce le modalità informatiche per la redazione e l’invio delle suddette schede e della condivisione delle informazioni. E provvede a pubblicarle in formato digitale rendendole accessibili.

Dovrà essere valuto quali dei siti estrattivi presenti sul territorio sono effettivamente o potenzialmente pericolosi tenendo in considerazione sia il rischio statico-strutturale sia il rischio ecologico-sanitario. Per quanto riguarda la valutazione del rischio statico-strutturale le informazione da prendere in considerazione sono quelle specificate e indicate dal legislatore (specifica sezione dell’allegato II al decreto legislativo 117/2008) e quelle relative alla classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione. Per quanto riguarda la valutazione del rischio ecologico-sanitario invece, dovranno essere prese in considerazione almeno una di una serie di indicazioni. Ossia la tipologia dei rifiuti di estrazione stoccati e pericolosità degli stessi; la tendenza dei rifiuti di estrazione stoccati a produrre drenaggio acido; la presenza nei minerali sfruttati dall’attività estrattiva di alcuni elementi e la possibilità di migrazione degli stessi dai rifiuti estrattivi stoccati; le eventuali elementi pericolosi utilizzati nei processi estrattivi.

Inoltre la valutazione del rischio considera, oltre alla presenza umana anche i siti di pregio naturalistico quali aree protette e corsi d’acqua. L’obbligo della redazione e dell’aggiornamento periodico deriva dalla direttiva europea sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (poi recepita in Italia dal Dlgs del 2008). La direttiva, infatti, oltre a prevedere un ottimale sistema di gestione per i rifiuti prodotti dalle attività estrattive in essere, richiede la realizzazione dell’inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate.

Non a caso la direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l’ambiente, in particolare per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.