Rifiuti, i documenti per le spedizioni transfrontaliere
[14 Luglio 2015]
Il documento di movimento transfrontaliero dei rifiuti deve indicare la data di effettiva spedizione del rifiuto per consentire l’effettuazione dei controlli a campione. Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Piemonte (Tar) – con sentenza n. 1177 – in riferimento alla revoca dell’autorizzazione per la spedizione di rifiuti speciali pericolosi in Germania da parte della Provincia di Torino. Secondo l’ente il titolare dell’impresa non avrebbe indicato tutte le necessarie informazioni sul documento in particolare la data di spedizione.
Ma ad avviso dell’impresa la valutazione dell’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che “la ditta…procede alla redazione di due diversi documenti di accompagnamento, uno relativo alla segnalazione di inizio del caricamento all’impianto di Mezzenile, uno relativo all’effettivo carico presso l’operatore ferroviario” presso il nodo di Orbassano.
Il regolamento del 2006 – che recepisce la Convenzione di Basilea – contiene la normativa sulla spedizione dei rifiuti, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. Individua l’elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione (il così detto “Elenco Verde”), quello dei rifiuti soggetti alle procedure di notifica e autorizzazione preventiva scritta (il così detto “Elenco Ambra”) e quello dei rifiuti soggetti al divieto di esportazione. E si applica alle spedizioni di rifiuti fra Stati membri, all’interno della Comunità o con transito attraverso Paesi terzi, ma anche a quelli importati ed esportati dalla Comunità da e verso Paesi terzi e a quelli in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.
La stessa UE, in tale contesto, sottolinea l’importanza di organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni secondo modalità precise.
Quindi, il documento di movimento – oltre ad essere sottoscritto dal soggetto che organizza la spedizione di rifiuti e dal destinatario della medesima – deve indicare la data di effettiva spedizione del rifiuto per consentire l’effettuazione dei controlli a campione che avviene attraverso la verifica dei documenti, l’accertamento dell’identità e il controllo materiale dei rifiuti stessi.
La disciplina di settore richiede che il notificatore compili un solo documento di movimento per ogni spedizione, indipendentemente dalle tempistiche necessarie al completamento dell’opera di carico dei rifiuti presso i successivi vettori. Il documento di movimento è concepito tenendo conto dei vari trasbordi del rifiuto presso successivi vettori, che sono tenuti a firmare il documento al momento della presa in carico del rifiuto, indicando la data di consegna. Solo con la precisa e univoca indicazione, su un unico documento, di una sola data effettiva di spedizione del rifiuto, coincidente con il momento di uscita del rifiuto stesso dall’impianto del notificatore sono fornite informazioni non fuorvianti, ma dati utili per tutte le verifiche del caso.
Del resto nel regolamento, infatti, è sottolineata l’importanza di organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni. Il tutto secondo modalità precise che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana. Il che esclude che i rifiuti siano considerati semplici merci, perché prevalente nella disciplina relativa allo spostamento dei rifiuti è la protezione dell’ambiente.