Rifiuti, tutto quello che c’è da sapere sul “nuovo” Mud 2014
[20 Gennaio 2014]
Il D.P.C.M. 12 dicembre 2013, pubblicato sul S.O. n. 89 alla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, approva la nuova modulistica da utilizzare per il Mud 2014, da presentare alla CCIAA territorialmente competente (ovvero quella della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione) per via telematica entro il prossimo 30 aprile 2014, modulistica che non contiene, in realtà, novità straordinariamente rilevanti.
Il nuovo modello sostituisce quello precedentemente introdotto dal DPCM 20 dicembre 2012 e dovrà essere utilizzato per presentare le dichiarazioni con riferimento all’anno precedente (ovvero il 2013) e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI. A tal proposito, si fa notare che il nuovo Mud tiene in considerazione il procedimento nazionale di transizione dal tradizionale regime di tracciamento dei rifiuti (registri, fir, mud) al nuovo sistema di tracciabilità del SISTRI. Infatti, come precisato nella Circolare Min. Amb. del 31 ottobre 2013, n. 1 per l’applicazione dell’articolo 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, per il periodo del cd. “doppio binario”, “è opportuno precisare, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014”. Peraltro, si rammenta che essendo l’obbligatorietà del SISTRI limitata solo ad alcune categorie di soggetti, per tutti gli altri dovrà comunque ritenersi vigente: ciò significa che le categorie di soggetti non obbligati al nuovo sistema di tracciabilità dovranno “sempre” presentare il Mud. Si segnala, per completezza, anche una diversa lettura, secondo la quale, dato che l’art. 189 così come sostituito dal D.L.vo 205/10 non è stato destinatario di quegli adeguamenti necessari dovuti alla delimitazione del SISTRI ai soli soggetti produttori e gestori di rifiuti pericolosi, se non ci sarà un intervento legislativo chiarificatore si dovrà ritenere che una volta entrato in vigore il SISTRI chi produrrà e gestirà rifiuti non pericolosi non dovrà più procedere alla presentazione del MUD.
Premesso, quindi, che la nuova modulistica è stata predisposta in un regime nel quale la piena operatività del SISTRI è ancora in discussione, in quanto ai sensi del D.L. 101/13 essa è scaglionata in base alle categorie di soggetti che vi sono tenuti (1 ottobre 2013 – 3 marzo 2014), si fa notare che il nuovo Mud è articolato come in precedenza, ovvero Comunicazione rifiuti; Comunicazione veicoli fuori uso; Comunicazione imballaggi, Comunicazione Raee; Comunicazione rifiuti urbani e assimilati; Comunicazione produttori Aee.
Si rammenta che l’adempimento – riferito alla produzione, alla raccolta, al recupero, allo smaltimento, al commercio senza detenzione e all’intermediazione dei rifiuti – coinvolge centinaia di migliaia di enti e imprese, tutti i Comuni italiani, nonché gli operatori del settore della gestione dei rifiuti che hanno già iniziato a utilizzare il SISTRI dal 1 ottobre 2013.
La nuova modulistica è parzialmente diversa da quella impiegata in precedenza, infatti nella comunicazione rifiuti è d’obbligo l’indicazione dello stato fisico (solido pulverulento, solido non pulverulento, fangoso palabile, liquido, aeriforme); ed inoltre, nella sezione anagrafica, scheda autorizzazioni, dovranno essere indicate la capacità residua della discarica al 31/12 in tonnellate, nonché le capacità autorizzate per gli impianti di incenerimento e coincenerimento.
Sempre in ordine alla modulistica, si segnala che all’interno della Comunicazione rifiuti è stata introdotta la “Scheda MAT – materiali secondari ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006”, che va compilata dai soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti al fine di comunicare la “quantità di end of waste e/o materiali secondari, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 prodotta nell’anno di riferimento. Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”. In particolare, la scheda enumera l’ammendante compostato verde, l’ammendante compostato misto, gli altri ammendanti, il digestato, gli aggregati riciclati secondo la norma UNI 10006:2013 “costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture – criteri per l’impiego dei materiali – Parte 1: terre e miscele di aggregati non legati”, rottami di vetro, rottami di ferro e acciaio, rottami di alluminio, rottami di rame, carta e cartone, plastica, legno, CSS, tessile e cuoio, gomma, altro.
Corre l’obbligo di precisare che è stato segnalato come da quest’anno sarebbero obbligati a presentare il Mud per i rifiuti sanitari potenzialmente infetti anche estetiste, acconciatori, tatuatori, ecc., ma ad avviso di chi scrive risulta che l’esenzione prevista dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 sia tuttora vigente, per cui questi soggetti sono ancora esclusi dalla presentazione del Mud.
Infine, si riconferma quanto già introdotto in precedenza circa la “comunicazione semplificata” per i produttori di non più di sette tipologie di rifiuti per unità locale, utilizzo di massimo tre trasportatori e di tre destinatari finali: questi soggetti possono, ricorrendone i presupposti, presentare il Mud su supporto cartaceo tramite la comunicazione rifiuti semplificata di cui all’All. 2.