Semplificazione per i rifiuti pericolosi nei centri estetici: la richiesta del Pd
[18 Giugno 2014]
Per i rifiuti speciali nelle attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing i deputati del Pd Giulietti e Braga chiedono semplificazioni specifiche per la loro gestione. In particolare chiedono al Governo di escludere queste attività dal Modello Unico di Dichiarazione ambientale annuale (Mud) e dal Registro di carico e scarico. Non solo, chiedono anche, là dove è consentito dalla normativa europea, di consentire l’assimilabilità di tali rifiuti speciali agli urbani, lasciando all’impresa la possibilità di optare per il loro conferimento al servizio di raccolta comunale, inclusa la raccolta differenziata.
Nell’ambito della propria attività, le imprese del settore sono produttori di rifiuti speciali, che in taluni casi rientranti nel novero dei pericolosi. Tali rifiuti sono soggetti ai medesimi adempimenti previsti per i rifiuti prodotti dalle attività economiche di medio grandi dimensioni, appartenenti a settori a più elevato impatto ambientale.
Tali rifiuti vengono identificati con il codice Cer (Codice Europeo dei Rifiuti), che viene assegnato ad ogni tipologia di rifiuto in base alla composizione e al processo di provenienza. Il codice, che è composto da sei cifre numeriche, va riportato sulla scheda Sistri (quando entrerà in vigore) o sul Formulario di identificazione del rifiuto (come deve avvenire attualmente).
Di solito i rifiuti di attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing sono identificati con il codice 180103 “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”. Perché di solito si tratta di aghi, siringhe, lame, vetri, lancette, pungi dito, testine di rasoi, bisturi monouso.
Prodotti, bene o male, di largo consumo che – così come espongono i due deputati del Pd – hanno un bassissimo impatto per l’ambiente, ma che devono attenersi a determinati obblighi.
Dunque i centri estetici, i parrucchieri e i tautatori che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo sono obbligati a smaltirli seguendo una certa procedura speciale. Tale sistema di semplificazione è previsto dal cosiddetto “decreto salva-Italia”, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in Legge dello Stato 214/2011. I titolari dell’attività possono trasportare i rifiuti, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
Oppure possono avvalersi dell’ausilio di aziende specializzate e autorizzate al trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi.
L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Mud, sono assolti, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. I formulari devono essere gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione del relativi. E la conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività (Camera di commercio).