Smaltimento e recupero rifiuti, per nuovi impianti serve la conferenza di servizi

[1 Ottobre 2013]

Per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti è necessaria la conferenza di servizi che precede la decisione finale e che è affidata all’esclusiva competenza dell’Autorità regionale.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale della Calabria (Tar) – con sentenza19 settembre 2013, n. 929 – in riferimento al “provvedimento provinciale di diniego rilascio autorizzazione unica in merito all’istanza di autorizzazione in variante di un impianto esistente di gestione rifiuti”, una variante presentata dalla società che esercita attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, presentata per l’autorizzazione per l’incremento dei quantitativi di messa in riserva e l’inserimento dell’operazione di riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi.

La società si lamenta che l’Amministrazione provinciale abbia deliberato e adottato il provvedimento di diniego prima della conclusione della conferenza di servizi, che è rimasta così senza esito. Inoltre – osserva ancora la società – alla conferenza non hanno partecipano l’Asp e la Provincia di Crotone, che hanno emesso i loro pareri negativi al di fuori della conferenza, senza alcuna motivazione e senza l’indicazione delle eventuali modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

E’ il legislatore del 2006 –  articolo 208 Dlgs 152/2006, che costituisce sostanziale una riproduzione del precedente istituto contenuto dall’articolo 27 del Dlgs. n. 22 del 1997 – che prevede l’autorizzazione unica per i nuovi impianti  di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Secondo il legislatore coloro che intendono realizzare l’impianto devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la regione individua il responsabile del procedimento e convoca  apposita  conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al  fine di  acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni  dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Comunque la conferenza entro 90 giorni dalla convocazione deve procede alla valutazione dei progetti; deve acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto e dove prevista deve acquisire la valutazione di compatibilità ambientale.

Dunque una volta prese le proprie decisioni le trasmette alla Regione. La Regione entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

In questo caso la conferenza di servizi costituisce una conferenza istruttoria e non decisoria, perché rappresenta uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, quindi, ha contenuto consultivo e valore “endoprocedimentale”, trattandosi di atto meramente istruttorio ed interno, da riversare nell’atto decisorio, ossia nel provvedimento successivamente intervenuto.