Sostanze e miscele pericolose, nuove disposizioni dall’Ue

[4 Giugno 2013]

Le disposizioni e i criteri europei sulla classificazione, sull’etichettatura e sull’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose sono stati ritoccati. Ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico l’Ue ha modificato il regolamento del 2008. Il nuovo regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato, entrerà in vigore fra venti giorni e si applicherà alle sostanze a decorrere dal primo dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal primo giugno 2015. Un periodo transitorio che è stato previsto dal legislatore europeo per garantire ai fornitori di sostanze la possibilità di adeguarsi alle nuove disposizioni.

Il nuovo regolamento armonizzerà le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all’interno della Comunità ai criteri di classificazione e delle regole di etichettatura del United nations Globally harmonised system (Ghs) stabilite nella quarta edizione. In questo modo permetterà di garantire che lo stesso pericolo venga segnalato e descritto nello stesso modo in tutto il mondo grazie all’utilizzo di etichettature e classificazioni univoche a livello internazionale.

I criteri di classificazione e le norme relative all’etichettatura del Ghs vengono riveduti periodicamente a livello dell’Onu. E la quarta edizione è stata un risultato di modifiche adottate nel dicembre 2010 dal Comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema generale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici. Ma anche di modifiche riguardanti nuove categorie di pericolo per i gas chimicamente instabili e gli aerosol non-infiammabili nonché l’ulteriore razionalizzazione dei consigli di prudenza.

Fra l’altro il Ghs consente alle autorità di adottare deroghe concernenti l’etichettatura di sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non corrosive per pelle e/o occhi. Offre la possibilità di omettere taluni elementi dell’etichetta dall’imballaggio se il volume della sostanza o della miscela è inferiore a un certo quantitativo.

Dunque, nel nuovo regolamento sono state incluse, non solo disposizioni per attuare tali misure, ma sono state effettuate modifiche alla terminologia di varie disposizioni degli allegati e di taluni criteri tecnici. Il tutto al fine di agevolare l’attuazione da parte degli operatori e delle autorità preposte all’attuazione, per migliorare la coerenza dei testi giuridici e per migliorarne la chiarezza.