Tarsu, nuova causa per l’Italia di fronte alla Corte Ue
[20 Dicembre 2013]
Una nuova causa è stata introdotta davanti alla Corte di giustizia europea a carico dell’Italia e riguarda la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu). Aumentano così le procedure a carico del Bel paese. E anche se sei cause sono state archiviate (fra queste due riguardano la caccia e una la cattiva attuazione della direttiva relativa alla conservazione uccelli selvatici) la materia ambientale mantiene il suo primato con 23 cause aperte.
Il tutto ha inizio quando la società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale SpA (Setar) nel novembre 2010 comunica al Comune di Quartu S. Elena (in provincia di Cagliari) che non avrebbe più corrisposto – a partire dal primo gennaio 2011 – il pagamento della Tarsu per la gestione del sevizio comunale di smaltimento dei rifiuti, perché si sarebbe avvalsa del lavori di una ditta specializzata. Ma per il comune l’obbligo della società al versamento dovrebbe permanere anche per l’anno 2011, perché è ininfluente la circostanza che la società abbia provveduto autonomamente allo smaltimento.
Così la Commissione Tributaria provinciale di Cagliari ha chiesto alla Corte Ue se sia o meno contrastante con il diritto comunitario la disposizione nazionale secondo cui l’entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva sui rifiuti del 2008 sia rinviata fino all’emanazione del Decreto Ministeriale che individui le modalità tecniche e i termini di entrata in vigore della normativa di attuazione.
La direttiva del 2008 stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all’interno della Comunità. Un quadro giuridico volto a controllare tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l’accento sul recupero e il riciclaggio anche al fine di dissociare la crescita dalla produzione di rifiuti. Dunque mira a proteggere l’ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti della produzione e della gestione dei rifiuti.
La direttiva prevede che ogni produttore o altro detentore di rifiuti debba provvedere personalmente al loro trattamento oppure consegnarli a un commerciante o a un ente o a un’impresa.
Gli Stati membri possono decidere che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità. Ma, comunque sia gli Stati devono adottare le misure necessarie per garantire che, all’interno del loro territorio, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento nel rispetto delle disposizioni previste.
La direttiva per essere attuata in uno Stato membro deve essere recepita ossia tradotta all’interno dell’ordinamento nazionale. Così in Italia il decreto di attuazione della direttiva è stato emanato il 10 dicembre 2010, è entrato in vigore nel natale dello stesso anno e ha sostituito e adeguato alle modifiche europeo le disposizioni nazionali (cosa che all’epoca della causa non era ancora avvenuto). Per cui anche il legislatore italiano ha previsto che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. In linea di principio il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.