Trasporto rifiuti pericolosi, davvero è privo di ogni sanzione? Un po’ di chiarezza (2° parte)

[20 Agosto 2013]

Lo dico francamente. Se non ci fosse in gioco la tutela dell’ambiente da forme di degrado derivanti da smaltimenti illegali di rifiuti pericolosi e – contestualmente – una serie di gravi danni potenziali per la salute pubblica, ci sarebbe da ridere…

Credo che ormai, dopo diversi lustri delle più disparate assurdità nelle “interpretazioni” nel campo della normativa ambientale (con il settore rifiuti in prima linea), questa volta abbiamo veramente raggiunto l’apoteosi delle assurdità.   Al limite – appunto – del risibile.

Faccio riferimento alla “teoria” della (presunta) attuale mancanza totale di sanzioni per chi trasporta rifiuti pericolosi in modo illegale senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti.

Per noi che siamo “sul campo” e nel mondo quotidiano delle cose concrete, lo scenario pratico – al di là delle dotte disquisizioni da tavolino a livello teorico – è questo.

Una pattuglia di un organo di polizia ferma ad un posto di controllo un camion che trasporta un grande carico di frantume di eternit sbriciolato e – subito dopo a seguire – una autocisterna che trasporta  rifiuti di mercurio liquido ed infine un furgoncino che trasporta  un paio di poltrone sfasciate ed una branda da letto semidistrutta conto terzi da svuotamento cantina. Inizia il controllo. Tutti e tre gli autisti sono privi di formulario. Dunque tre trasporti totalmente irregolari rispetto alla norma di settore. E tutti e tre dunque viaggiano verso una destinazione ignota che  – per forza di cose – deve essere comunque illegale perché dentro un sito finale regolare senza formulario non si entra. Oltretutto è ignota l’origine dei tre tipi di rifiuto. Insomma, una triade di illegalità da manuale.

Si inizia con il controllo del camion che trasporta un carico di tettoie di eternit frantumate e sbriciolate.

Niente formulario. Il personale di polizia verifica che il trasporto è del tutto illegale,  percepisce che quel carico – che non si sa da dove viene e non si sa dove sta andando – tra poco sarà smaltito illegalmente con un danno micidiale per la salute pubblica e per l’ambiente, ma preso atto della situazione saluta il conducente con gesto rituale di istituto e concede il via libera. Nessuna sanzione.

Si procede poi con il controllo dell’autocisterna che trasporta rifiuti di mercurio liquido. Controllo come sopra, anche qui niente formulario. Anche in questo caso il personale di polizia verifica che il trasporto è del tutto illegale,  percepisce che quel carico – che non si sa da dove viene e non si sa dove sta andando – tra poco sarà smaltito illegalmente con un danno micidiale per la salute pubblica e per l’ambiente, ma preso atto della situazione anche qui saluta il conducente con gesto rituale di istituto e concede il via libera. Nessuna sanzione.

Poi infine il terzo controllo: il furgoncino che trasporta un paio di poltrone sfasciate ed una branda da letto semidistrutta conto terzi da svuotamento cantina. Controllo come sopra, anche qui niente formulario. Ma qui si trova la sanzione.  E si attiva la procedura per l’illecito amministrativo conseguente sulla scorta del disposto della parte quarta del D.Lgs n. 152/06.

Ma come, direte voi? La parte quarta del D.Lgs n. 152/06 ha una sanzione per chi trasporta senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti rifiuti non pericolosi, ed invece non ha una sanzione per chi trasporta senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti rifiuti  pericolosi? Ebbene,  secondo alcuni è proprio così! E questa storia va avanti da mesi  e mesi..

Ecco – a livello naturalmente esemplificativo –  il quadro pratico e concreto della situazione che si può verificare ogni giorno sulle nostre strade se si accede alla “teoria” di coloro che sostengono che dopo le modifiche sul SISTRI nel nostro sistema giuridico è scomparsa la sanzione penale (delitto, si badi..) per il trasporto illecito dei rifiuti pericolosi.

Ma – secondo voi – è ragionevole tutto questo? E’ mai possibile che nel nostro seppur disastrato e barcollante sistema giuridico ambientale possa essere stata decriminalizzata ogni forma di micidiale attività di trasporto illegale anche dei più terribili rifiuti pericolosi? E nel contempo sia stata conservata la sanzione per il trasporto illegale dei rifiuti non pericolosi? Ma che senso può avere tutto ciò?

E – soprattutto – ci si è posti il problema di quali sono le conseguenze pratiche di questo “pensiero”?  Vogliamo ricordarle, per chiarezza?

Le conseguenze sono semplici: un regalo inaspettato e fruttuoso a tutti i delinquenti che trasportano rifiuti pericolosi verso smaltimenti inevitabilmente ignoti (leggi: sottoterra, in acqua, nelle cave abbandonate, in inceneritori illegali, in tombamenti di ogni tipo).

Viaggiare senza tracciabilità (senza formulario) con un carico (lucroso) di rifiuti pericolosi da smaltire a costo zero ed incasso esagerato è stato sempre il sogno nel cassetto di ogni malfattore ambientale, fino alla grande criminalità organizzata. Con questa “teoria” stiamo esaudendo i loro sogni. Si sono aperte per loro le strade dell’Eldorado della illegalità esagerata. E’ festa grande, grandissima.

In pratica, si sta di fatto legittimando ogni trasporto di rifiuti pericolosi da ignote origini verso ignote destinazioni. Storicamente tutti i rifiuti pericolosi che ogni giorno scopriamo sotterrati e affondati sono arrivati in loco con camion che li trasportavano e che dovevano viaggiare faticosamente e rischiosamente senza formulario per evitare i controlli e conseguenti sequestri (+ confische definitive dei mezzi + condanne penali a livello personale); eppure nonostante tale rischio questi carichi sono arrivati in tali siti a tonnellate. Ma oggi che, secondo alcuni, anche quel minimo di baluardo di ostacolo e di deterrenza costituito dal rischio di controllo e conseguenti sequestri (+ confische definitive dei mezzi + condanne penali a livello personale) è stato (sempre secondo alcuni) eliminato, ci possiamo immaginare il grado di accelerazione che  tutti i delinquenti ambientali (compresa criminalità organizzata) stanno imprimendo a questi viaggi micidiali nella prospettiva che anche se vengono controllati non succede più  nulla e l’organo di polizia li lascia andare via indenni?

Inoltre: si sta creando un effetto domino di grande concorrenza sleale a danno delle ditte di trasporto corrette ed oneste che, in osservanza delle regole di legge, doverosamente compilano i formulari per questi trasporti. E’ fuori dubbio che questa situazione altera il corretto mercato di concorrenza, con vessazione ed umiliazione degli onesti e spunti premiali in atto per i disonesti. Perché è logico che chi opera illegalmente abbatte fortemente i costi e dunque si pone in concorrenza sleale devastante con la ditta virtuosa.

Oltretutto se per tali viaggi non si compila il formulario, nel contesto delle illegalità interconnesse a catena è automatico che non si rilascia neppure la fattura (sarebbe illogico il contrario) e dunque sorge anche un grande problema di evasione fiscale e di danno erariale in tutto questo meccanismo dagli aspetti realmente incredibili.

Da sempre non compila il formulario chi vuole viaggiare “in nero” sotto ogni profilo: ambientale, di tracciabilità, fiscale e tributario, lavorativo in genere.

Se si “cancella” la sanzione per assenza o irregolarità del formulario nel trasporto dei rifiuti pericolosi si esaudisce un desiderio storico di ogni delinquente ambientale e si apre una voragine spaventosa nel sistema di prevenzione, controllo e repressione di queste gravi illegalità ambientali che sono alla radice del sistema di gestione illecita dei rifiuti.

Attenzione: va sottolineato il punto della natura ed entità della sanzione in questione. Infatti la forbice sanzionatoria tra il trasporto dei rifiuti non pericolosi in modo illegale ed il trasporto di rifiuti pericolosi in modo illegale non è soltanto la differenza tra sanzione amministrativa e sanzione penale (differenza che già apparirebbe molto significativa), ma si rileva come il legislatore per precisa scelta ha inteso sanzionare tale seconda ipotesi addirittura con la pena di un reato delitto!

Si noti come nel contesto della norma in esame praticamente quasi tutte le sanzioni penali sono di tipo di reato contravvenzionale. Perfino la gravissima fattispecie del reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi è un reato contravvenzione… Invece il trasportare verso questa discarica abusiva rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto viene previsto dal legislatore come un reato delitto (con pena della reclusione). Il che è altamente significativo dell’importanza strategica che nel contesto della norma in questione il legislatore ha voluto riservare a questa fattispecie.

Credo che a questo punto vada fatto un appello al senso di responsabilità collettiva per evitare il peggio. Perché se è comprensibile che questa “teoria” venga sostenuta da chi ha interesse diretto o indiretto a “semplificare” questo tipo di trasporti, è veramente incomprensibile come lo stesso principio possa essere condiviso da organi pubblici.

Ma qui non si tratta di interpretare la legge o di teorie personali. Qui basta leggere ed applicare il testo di legge vigente in questo momento che – in modo chiaro ed incontestabile – prevede che tali sanzioni sono del tutto (logicamente) vigenti.  Senza nessuna possibilità di equivoco di lettura, come abbiamo già esposto in un articolo specifico sul tema pubblicato su queste pagine. [1]

Il testo di legge vigente riporta incontestabilmente le sanzioni penali per tali tipi di trasporti illegali e – peraltro – prevede la confisca obbligatoria dei veicoli utilizzati per tale trasporto in sede di condanna ma addirittura (caso eccezionale) in sede di patteggiamento. Il che conferma l’estrema importanza che l’ordinamento riconduce a tali forme di violazione di legge che sono non solo formali ma soprattutto profondamente sostanziali.

E’ logico – poi – che la confisca obbligatoria dei veicoli prevista dal combinato disposto degli artt.  259 comma 2 e 258 comma 4 del D.L.gs n. 156/06 nella versione vigente[2] è strettamente connessa alla necessità del sequestro preventivo in sede di flagranza del reato altrimenti l’aspettativa istituzionale della successiva confisca verrebbe frustrata e ridotta ad un mero e vuoto esercizio muscolare cartaceo giudico privo di reali effetti concreti.  Ma la confisca obbligatoria (che è punto cardine del sistema sanzionatorio in esame) è sinergica ala sanzione con reato delitto e dunque conferma la rilevanza che il sistema giuridico ricollega ai mezzi utilizzati per tali trasporti ed alla necessità di sottrarre gli stessi in via definitiva ai contravventori per evitare in futuro radicalmente reiterazioni dello stesso tipo di reato.

Come si vede, il problema non è di poco conto e merita attenzione.

a cura di Maurizio Santoloci, Diritto all’ambiente


[1] Vedi articolo Trasporto rifiuti pericolosi, davvero è privo di ogni sanzione? Un po’ di chiarezza (1° parte)

[2] Attenzione a non essere tratti in inganno da alcuni testi di legge pubblicati su internet che non riportano tale ultimo articolo nella versione vigente ma nella versione “Sistri” mai entrata in vigore e dunque non aggiornata…