Cambio destinazione d’uso dei suoli, ecco quando occorre la Vas
[11 Settembre 2015]
L’atto sulla destinazione d’uso dei suoli che modifica un piano o un programma preesistente non può essere esentato dalla valutazione ambientale strategica (Vas) quando produce effetti significativi sull’ambiente. E non lo può essere neanche quando miri a precisare e attuare un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che non è stato oggetto a Vas.
Lo afferma la Corte di Giustizia europea in riferimento alle disposizioni greche sulla protezione del massiccio montuoso dell’Imitto e dei parchi metropolitani di Goudi e Ilisia. La questione è stata sollevata dal giudice greco nell’ambito di un ricorso proposto dal comune di Cropia in Attica contro il Ministro dell’Ambiente, dell’Energia e del Cambiamento climatico per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 2011, contenente le misure di protezione.
La Vas – disciplinata in Europa dalla direttiva del 2001, la numero 42 – è quella valutazione ambientale che si applica ai piani e ai programmi e loro modifiche che possono avere un impatto significativo sull’ambiente. Si tratta di piani e programmi elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a Via.
La direttiva europea, infatti, subordina l’obbligo di sottoporre un piano o progetto particolare a Vas alla condizione che il piano o progetto possa avere effetti significativi sull’ambiente o, in altri termini, che possa avere sul sito interessato un’incidenza significativa. Ossia quando gli atti modificativi comportano una modifica del contesto normativo di riferimento e possono quindi avere conseguenze sull’ambiente.
L’esame che deve essere svolto per verificare se un piano o un progetto possa avere incidenze significative su un sito è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che pregiudichi significativamente il sito interessato.
Il semplice fatto che le modifiche operate da un atto (nel caso di specie dal decreto) mirino a precisare e attuare un piano regolatore contenuto in un atto che dal punto di vista normativo è gerarchicamente superiore non può giustificare l’esenzione dalla Vas.
Un’interpretazione in tal senso sarebbe incompatibile con gli obiettivi della direttiva e pregiudicherebbe il suo effetto utile. Implicherebbe che una categoria potenzialmente vasta di atti modificativi di piani e programmi atti a produrre effetti significativi sull’ambiente siano in linea di principio esclusi dal campo di applicazione della direttiva, quando invece gli stessi sono espressamente previsti dalla stessa.
Del resto la Vas ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e ha la finalità di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di piani e programmi e loro modifiche “assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.