L’autorizzazione paesaggistica? È un provvedimento autonomo rispetto a quella urbanistica
[11 Maggio 2016]
L’autorizzazione paesaggistica è cosa distinta e autonoma rispetto ai provvedimenti autorizzatori in materia urbanistica: lo ricorda la Corte di Cassazione penale – con sentenza n.15466– alla condanna di un singolo cittadino per avere eseguito delle opere su beni paesaggistici senza autorizzazione.
Nello specifico per avere realizzato un fabbricato senza aver ottenuto alcun titolo abilitativo: la costruzione fu realizzata senza che fosse stata mai rilasciata la necessaria autorizzazione da parte del competente ufficio della Regione sarda.
Non è servito a scampare la condanna il fatto che il cittadino abbia confidato nella definizione delle procedure concernenti l’approvazione del piano di lottizzazione, cui era subordinato il rilascio del permesso a costruire e dunque la legittima edificazione dei singoli edifici, posto che le disposizioni in materia urbanistica e paesaggistica prevedono tassativamente che le opere edilizie possano essere realizzate soltanto dopo il rilascio dei preventivi provvedimenti abilitativi da parte delle amministrazioni competenti.
C’è da dire che l’autorizzazione paesistica, è un provvedimento diverso rispetto all’autorizzazione in materia urbanistica. La prima, infatti è finalizzata alla salvaguardia del paesaggio quale bene costituzionalmente protetto tanto sotto l’aspetto estetico e culturale quanto sotto il profilo di risorsa economica. Mentre la seconda è volta ad assicurare la corretta gestione del territorio, sotto il profilo dell’uso e della trasformazione programmata di esso in una visione unitaria e complessiva.
Vista la reciproca autonomia dei due provvedimenti, anche dal punto di vista sanzionatorio, il reato paesaggistico è integrato tutte le volte in cui manchi la relativa autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela dell’interesse paesaggistico. E a nulla rileva che la stessa autorità, quando preposta anche alla tutela degli interessi urbanistici, abbia compiuto un’autonoma valutazione in quest’ultimo senso e non anche fini paesaggistici.
Da ciò ne deriva – come nel caso in specie – la legittimità dei provvedimenti sanzionatori di tipo amministrativo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti dal giudice penale per la violazione della normativa paesaggistica.