Quando il taglio indiscriminato degli alberi incide sul paesaggio
[12 Agosto 2014]
L’intervento di taglio indiscriminato degli alberi seguito dal dissodamento del terreno laddove non esiste una specifica autorizzazione può incidere sull’assetto territoriale e paesaggistico, e dunque può essere sanzionato. Lo ricorda la Corte di cassazione penale, relativamente al sequestro effettuato dalla Forestale di alcuni terreni oggetto di attività di rimboschimento.
Per affermare la violazione dell’obbligo di autorizzazione è necessario valutare se sussistono i presupposti per parlare di una tutela del paesaggio, o meglio, se siamo di fronte a un bosco.
La materia della tutela delle zone boscate e dell’ecosistema forestale è disciplinato a livello statale dal Dlgs 227 del 2001 e a livello regionale dalla vari leggi regionali.
In merito ai contenuti della nozione di bosco il legislatore statale preferisce rinviare alla competenza delle singole Regioni l’esatta individuazione del concetto giuridico di bosco. Anche se ha introdotto alcuni parametri volti a evitare eccessive difformità di disciplina tra una Regione e l’altra.
Però, nelle more dell’emanazione delle norme regionali il legislatore nazionale considera bosco “i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma
5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi”. Tali terreni devono avere un estensione non inferiore a 2000 mq., con larghezza media non inferiore a mt. 20 e con copertura per l’intera superficie non inferiore al 20% .
Inoltre il legislatore assimila a bosco “i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale”.
La norma nazionale e anche quelle regionali sono disposizioni preposte alla cura di un interesse pubblico, che è del tutto differente e distinto dalla tutela e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente tutelato da un altro corpo normativo come il codice paesaggistico (Dlgs. 42 del 2004).
Il Codice paesaggistico nella nozione di “territorio coperto da bosco ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico include tanto il bosco di origine naturale quanto quello di natura artificiale”. E comprende anche quel territorio – su cui quel bosco sorge – non destinato in via esclusiva alla produzione del legno. Fra l’altro l’attività di rimboschimento costituisce indice inequivocabile della non esclusività della destinazione a produzione del legno per la particolare ampiezza dell’intervento, tanto che un intervento di taglio indiscriminato degli alberi seguito dal dissodamento del terreno laddove non specificamente autorizzato, incide sull’assetto territoriale e paesaggistico.