Ripubblicazione del piano territoriale: ecco quando si può fare

[17 Ottobre 2014]

Uno strumento di pianificazione territoriale va ripubblicato quando, in sede di approvazione, ha subito una rielaborazione complessiva. Ossia quando i mutamenti subiti determinano un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) – con sentenza n. 2405/2014 – in riferimento al piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) della Provincia di Monza e Brianza. Il Ptcp avrebbe inserito all’interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica alcune aree nelle quali vieta la realizzazione di nuove edificazioni e opere che comportino l’impermeabilizzazione del suolo.

I proprietari delle aree, però, lamentano che le modifiche, essendo a loro parer rilevanti avrebbero reso necessaria la sua ripubblicazione e avrebbero dovuto comportare la rinnovazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (Vas).

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la rielaborazione complessiva di uno strumento di pianificazione territoriale, avvenuta in sede di approvazione definitiva dello stesso, comporta la necessità della sua ripubblicazione. Va però osservato che può parlarsi di rielaborazione complessiva quando fra la fase di adozione e quella di approvazione siano effettuate delle modifiche che comportano un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione.

Con riferimento ai piani urbanistici dei comuni, la giurisprudenza esclude che si possa parlare di rielaborazione complessiva quando in sede di approvazione vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree. Invece, la scala provinciale impone di considerare irrilevanti, ai fini della ripubblicazione, non solo le modifiche che riguardino singole aree o gruppi di aree, ma anche tutte quelle modifiche, intervenute in sede di approvazione, che investano settori circoscritti del territorio provinciale. Del resto si tratta di interventi che, in sé considerati, non incidono sull’impostazione complessiva del piano e che dunque non richiedono l’obbligo di ripubblicazione.

Se si tratta di cambiamenti non rilevanti, va da se che anche la Vas non vada rieffettuata. Come rilevato dalla giurisprudenza, tale procedura costituisce “non già un procedimento o sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell’espressione di un “parere” che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima”.