Vas, l’obbligatorietà non può essere determinata solo dalla superficie territoriale
Lo afferma l’avvocato generale Ue in riferimento a una controversia in merito a un intervento edilizio nella laguna di Venezia
[12 Settembre 2016]
L’obbligatorietà della Valutazione ambientale strategica (Vas) non può essere determinata esclusivamente sulla base della superficie del terreno su cui incide il piano o programma: lo afferma l’avvocato generale Ue Juliane Kokott in riferimento a una questione tutta italiana.
La controversia riguarda un intervento edilizio nella laguna di Venezia. Pur essendo stata svolta una valutazione dell’incidenza conformemente alla direttiva Habitat, le autorità italiane hanno escluso la Vas, dal momento che il sito interessato riguarda solamente una piccola area a livello locale e l’intervento non avrebbe possibili effetti significativi sull’ambiente. Ma il Tar Veneto – giudice dinanzi al quale nasce la controversi e che solleva la questione in Corte UE – dubita anzitutto che detta eccezione all’obbligo di Vas sia compatibile con l’elevato livello di tutela dell’ambiente sancito dal diritto dell’Unione. Il Tar, fra l’altro, richiede alla Corte di Giustizia europea che cosa debba intendersi con l’espressione “piccola area a livello locale”. O meglio, se l’aggettivo “piccolo” debba essere interpretato solo come un criterio quantitativo o anche come un parametro qualitativo, riferito, per esempio, al minimo grado di delicatezza dell’ecosistema in quella certa area.
Per il legislatore nazionale (Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152) rientrano nella nozione di “piccolo” le superfici fino a 40 ettari per i progetti di sviluppo di aree urbane e le superfici fino a 10 ettari per progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti.
Il Tfue obbliga il legislatore dell’Unione, nell’elaborazione della politica in materia ambientale, a mirare a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione.
La direttiva Vas si pone come obiettivo quello di tutelare l’ambiente non attraverso indicazioni concrete per piani o programmi, bensì attraverso disposizioni concernenti le procedure degli Stati membri sulla ricerca, il rilevamento e la valutazione dell’impatto ambientale. Determina l’ambito di applicazione e dunque il livello di tutela, stabilendo che i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente devono essere soggetti ad una Vas.
Specifica anche che per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi a valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.
La classificazione di un’area come piccola può avvenire solo in relazione a un parametro di riferimento. Secondo l’Avvocato quale parametro di riferimento è possibile considerare tre aree: l’intero territorio dell’Unione, cosicché si possa determinare una “piccola” superficie specifica, valida per tutti gli Stati membri; la superficie dei singoli Stati membri e, infine, la superficie rientrante nella sfera di competenza delle singole amministrazioni locali.
Dal momento che, oltre alla necessità di una determinazione a livello locale, si richiede il criterio relativo all’uso di piccole aree bisogna riferirsi alla superficie controllata dalle singole amministrazioni locali come parametro di riferimento pertinente. Ciò che occorre interpretare come piccolo in relazione all’intero territorio di uno Stato membro o perfino dell’Unione sarebbe infatti normalmente più grande della zona di competenza di un’amministrazione locale.
A questo si accompagna il fatto che ciò che si considera come piccola area è subordinato alla ripartizione delle competenze e alla tipologia di livelli locali e regionali presenti negli Stati membri.
In questo contesto emerge come parametro di riferimento una superficie pari a una percentuale massima del 5% della zona di competenza delle singole amministrazioni locali. Tuttavia, nel caso di enti locali con estensione territoriale particolarmente grande, l’applicazione di questo parametro di riferimento non è di norma ammissibile. Quindi, un’area non può essere considerata piccola se è maggiore del 5% della superficie del territorio dell’amministrazione locale competente.