La Vas non può essere esclusa a prescindere per i piani che incidono su piccole aree

[4 Maggio 2016]

La valutazione strategica ambientale (Vas) non può essere esclusa solo per il fatto che i piani e programmi incidono su piccole aree a livello locale, perché comunque possono produrre impatti significativi sull’ambiente.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia che – con sentenza n. 829 – si pronuncia sulla questione del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. In particolare sulla decisione della Regione Lombardia che ha dichiarato improcedibile l’istanza di variante di piano, approvata dalla Comunità del Parco in quanto adottata in assenza della procedura di Vas e della Valutazione di Incidenza, essendo individuato all’interno del Parco un Sito di interesse comunitario (Sic).

La Vas è uno strumento preventivo di tutela dell’ambiente, in quanto volto a garantire che gli effetti dell’attuazione dei piani e dei programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. E’ uno strumento che si ispira ai principi comunitari della prevenzione, della precauzione, dello sviluppo sostenibile e di integrazione nell’ambito dell’elaborazione e adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione. E’ una procedura finalizzata a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall’adozione di piani e programmi interessanti il territorio. In tal modo anticipa la valutazione della compatibilità ambientale a un momento anteriore alla elaborazione e adozione dei piani e dei programmi. Infatti la Vas non rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione o alla approvazione del piano o programma. Bensì è un “sub-procedimenti” inseriti nel procedimento autorizzativo principale.

Quindi se le finalità della Vas è quella di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile non può essere sufficiente ad escluderla le piccole dimensioni dell’aree sulla quale il piano e il programma vanno a incidere. La Vas deve essere eseguita quando, a seguito della procedura di verifica, l’autorità competente valuti che i piani e i programmi producano impatti significativi sull’ambiente, e, comunque, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.

Dunque è la verifica di assoggettabilità l’ambito procedimentale necessario per escludere la sottoposizione a Vas di varianti al Piano per le piccole aree o di varianti minori. Oltre a un ulteriore requisito introdotto dal legislatore del 2010. Il legislatore ha previsto che sia necessario tenere conto “del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”. Tale profilo, ulteriore rispetto all’esito della procedura di verifica di assoggettabilità, non può non tenersi in considerazione nell’area di un parco naturale, in cui è presente un Sic.