Dissalatore dell’Elba: il Tar respinge l’ennesimo ricorso del Comune di Capoliveri
Il Comune condannato a pagare le spese processuali. Il TAR invia tutto alla Corte dei Conti
[17 Novembre 2021]
Il 10 novembre il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato l’ennesima sentenza su un ricorso del Comune di Capoliveri contro la realizzazione di un dissalatore a Lido di Capoliveri, nella piana di Mola. E per l’ennesima volta la sentenza dà torto all’amministrazione comunale capoliverese.
Il Comune chiedeva l’annullamento del Decreto dirigenziale della Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale n. 561 del 18 gennaio 2021, comunicato in data 19 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Art. 19 del D. Lgs. 152/2006 art. 48 della L.R. 1072010 – progetto Autonomia idrica Isola d’Elba Lotto I: Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare: opere marittime di variante. Proponente: ASA Spa. Provvedimento conclusivo” e di tutta una serie di note della Regione Toscana e di diversi decreti e determinazioni dell’Autorità Idrica della Toscana (AIT).
Dopo aver analizzato le ragioni delle due parti, ecco cosa conclude la nuova sentenza del TAR:
Il Comune di Capoliveri, che dichiaratamente intende contrastare in radice la realizzabilità dell’impianto di dissalazione, non potrebbe infatti trarre alcun vantaggio dall’eventuale annullamento del provvedimento della Regione Toscana, di esclusione dalla assoggettabilità a VIA di una variante al progetto originario, e dalla conseguente ripetizione del relativo giudizio valutativo, dovendosi tener conto del fatto che il progetto originario è stato già approvato definitivamente dall’ A.I.T. con decreto n. 62 del 2017, una volta decretatane l’esclusione da assoggettabilità a VIA con decreto regionale n. 4515 del 2017.
Il progetto di variante riguarda infatti unicamente le opere a mare ed è stato presentato per venire incontro alle sollecitazioni provenienti dai Comuni elbani e della Val di Cornia, preoccupati dei possibili effetti ambientali negativi dovuti in particolare al rilascio in mare del concentrato salino; ciò sul pacifico presupposto che, non solo le opere a mare, ma anche quelle a terra, erano state definitivamente escluse dalla procedura di VIA ed erano state già approvate in modo definitivo anche con l’assenso del Comune di Capoliveri, espresso sia nella conferenza di servizi convocata a norma dell’art. 158-bis d.lgs. n. 152/2016, sia mediante il conforme adeguamento dei propri strumenti urbanistici.
Dunque, tutto ciò che è stato definitivamente deciso e approvato nel 2017, anche con il contributo del Comune di Capoliveri, non può essere rimesso in discussione attraverso l’impugnazione dell’esclusione dalla procedura di VIA dell’odierno progetto di variante, la cui eventuale bocciatura in sede di VIA non impedirebbe la realizzazione del progetto a suo tempo approvato.
La modifica delle opere a mare, peraltro, ha una finalità evidentemente mitigativa dei possibili effetti ambientali negativi derivanti dal dissalatore, e all’evidenza produce un minore impatto ambientale rispetto al progetto originario, essendo finalizzata a tutelare la prateria di Posidonia oceanica, con il prolungamento della condotta oltre di questa e lo sversamento dei residui in un punto della baia posto più in profondità e più a largo e con maggiore esposizione alle correnti marine; nonché, essendo finalizzata a salvaguardare la spiaggia di Lido di Capoliveri grazie ai minori volumi scavati.
Ed essendo più in particolare pacifico che: – le modifiche in questione non costituiscono un potenziamento del progetto di cui al decreto della Regione Toscana di verifica di assoggettabilità n. 4515 del 12 aprile 2017, in quanto non determinano un incremento della quantità di acqua superficiale derivata né di produzione di risorsa idrico potabile; – la localizzazione delle opere a terra e a mare è ormai stata decisa in modo definitivo sin dal 2017, e non può essere rimessa in discussione in questa sede; – le pompe saranno collocate a 3.7 m al di sotto del livello medio mare (anziché a – 7m), quindi a 6.2 m al di sotto del piano di campagna e ciò, oltre alla minore invasività dell’opera, non produrrà ulteriori aggravi ambientali sotto il profilo dell’inquinamento acustico, essendo previste ulteriori opere di mitigazione del rumore; – le opere di schermatura della vasca, a tutela della visuale paesaggistica, sono le stesse del progetto originario; – l’impiego dei prodotti chimici, così come la restituzione del concentrato marino, sono stati già stati esaminati in occasione della verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con il decreto n. 4515 del 2017, e non sono variati; il fatto che tali scarichi avvengano a 1600 metri dalla riva anziché a 500 può avere effetti ambientali migliorativi ma sicuramente non peggiorativi; – tutto ciò che riguarda l’impianto di dissalazione, da realizzare a terra in località Mola, non è oggetto della variante ed è stato approvato in modo definitivo anche con l’assenso del Comune di Capoliveri.
E’ dunque evidente che il ricorso principale, nel suo fondamento generale, ma anche nei singoli profili di censura diretti sostanzialmente avverso l’opera in sè, è palesemente inammissibile, sia per carenza di un interesse meritevole di tutela in capo al Comune di Capoliveri, sia per mancanza di lesività dell’atto impugnato.
Ciò, in primo luogo, in quanto la scelta della realizzazione dell’impianto di dissalazione, oggetto sostanziale delle odierne contestazioni, è stata già compiuta in modo definitivo anche con l’assenso dello stesso Comune di Capoliveri, e non può essere oggi strumentalmente contestata sovvertendo ogni certezza del diritto; mentre la modifica delle opere a mare proposta da ASA, rispetto alle inevitabili implicazioni di natura ambientale e paesaggistica evidenziate nel ricorso, a prescindere dall’insindacabilità delle scelte di merito rimesse all’Amministrazione, appare all’evidenza migliorativa o comunque non può avere effetti peggiorativi in confronto al progetto originario, parimenti escluso dall’assoggettamento a VIA.
Le medesime ragioni d’inammissibilità si riflettono anche sull’impugnazione, con motivi aggiunti, dell’approvazione della variante progettuale da parte dell’Autorità Idrica Toscana, in quanto l’annullamento di tale atto non travolgerebbe il decreto n. 62 del 21 agosto 2017 di approvazione del progetto originario, il quale invece potrebbe essere eseguito nella sua interezza con la realizzazione delle opere a mare come inizialmente previste (vasca di intake alla quota di m -7 da l.m.m., e condotta di restituzione lunga m. 580 m anziché 1663 m di distanza dalla costa) la cui compatibilità ambientale è stata già definitivamente valutata.
E’ dunque evidente come il Comune di Capoliveri non abbia fatto un uso corretto del processo, che è stato invece intentato con l’obiettivo strumentale di rimettere in discussione un’opera pubblica già approvata in modo definitivo e di procrastinarne in tutti i modi possibili la realizzazione. Appare in questo senso significativo il fatto che la terza Sezione di questo Tribunale, chiamata a pronunciarsi su ricorsi proposti avverso una serie di atti e provvedimenti, adottati dal Comune di Capoliveri, volti nella sostanza a sospendere o dilazionare la realizzazione dell’opera in questione, abbia ravvisato l’esistenza di un comune sviamento di potere, costituito dalla volontà del Comune di attuare «il proposito di “bloccare la costruzione del dissalatore” enunciato nella deliberazione consiliare n. 30 del 9 aprile 2019, benché, come più volte ricordato, il Comune di Capoliveri avesse dato il proprio fattivo contributo all’approvazione dell’opera» (v. sentenze n. 997 del 2020 e n. 693 del 2020).
In conclusione, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto d’interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La presente sentenza sarà trasmessa a cura della Segreteria alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali determinazioni di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna il Comune di Capoliveri alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore della Regione Toscana, di A.S.A. S.p.a. e dell’A.I.T. nella misura di euro 4.000,00 per ciascuna, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria perché ne trasmetta copia alla Procura regionale della Corte dei conti.