Riceviamo e pubblichiamo
Il nulla osta ai parchi o ai comuni
[7 Agosto 2017]
La legge ha funzionato? Il parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli sta discutendo delle aree contigue e della competenza del parco su tali aree, in particolare della necessità di rilascio del nulla osta sugli interventi previsti in tali aree.
Vorrei però prima ricordare la discussione che c’era stata alla fine del primo decennio del presente secolo allorquando la Regione Toscana decise di togliere ai nulla osta rilasciati dal parchi regionali la valenza di autorizzazione paesaggistica che nel 1994, con la L.R.24[1] era stata “inglobata”[2] nel nulla osta del parco, attuando una volontà di semplificazione amministrativa, in quegli anni ricercata fortemente e fattivamente.
I parchi contestarono – ritengo con ragione – la scelta regionale. Ricordo che come responsabile di ToscanaParchi chiesi un colloquio con Nardini, presidente prematuramente scomparso del Parco delle Apuane, con il quale avevo avuto già modo di collaborare in altre occasioni. Alla domanda su “come stanno andando le cose” mi disse che i piccoli comuni dei parchi che avrebbero dovuto predisporre l’autorizzazione paesaggistica non avevano uffici e personale in grado di farlo per cui – uso la sua parola – ‘bussano al parco’ e chiesero di predisporglielo. Non so naturalmente quale sia il bilancio di questa legge sul piano regionale, ma credo varrebbe la pena di farlo. E varrebbe la pena non solo perché se si sbaglia è doveroso correggere, ma perché nel frattempo di problemi se ne sono aggiunti altri non meno urgenti.
Ugualmente fu giudicata negativamente la proposta di legge avanzata nei primi anni 2000, che toglieva al Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli la competenza sulle aree contigue e quindi anche la necessità in tali aree del rilascio del nulla osta.
Si sarebbe frammentato il territorio. I nulla osta sarebbero stati rilasciati “a macchia di leopardo” per molte delle attività tipiche di un parco: dalla agricoltura, al turismo, alla gestione costiera e così via, avendo poi difficoltà a spiegare i criteri di un trattamento diversificato per zone con caratteristiche e posizioni analoghe.
Ricordo che allora, come vice presidente del parco, citai l’esempio dei nulla osta richiesti da aziende agricole per costruire depositi per attrezzi agricoli. Depositi che potevano in non pochi casi risultare di fatto residenziali. Non era ovviamente la stessa cosa circoscrivere quell’esame all’ambito comunale o in quel più ampio territorio contiguo intercomunale a cui non è preposto un singolo comune ma il parco. Ecco perché quella sottrazione ai parchi fu considerata negativamente tanto più che segnalava tendenze già diffuse a sottrarre competenze ai parchi, come era già avvenuto per il paesaggio. Grazie alla vigorosa protesta dell’Ente Parco, supportata da Federparchi regionale, la proposta di legge fu ritirata e le aree contigue del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli restarono nella competenza del parco.
La Toscana con le Anpil è stata l’unica regione che ha istituito aree protette locali in ambiti territoriali particolarmente pregiati. L’ha fatto anche con sortite sconcertanti – l’Anpil della Val D’Orcia era più ampia dell’intero territorio dei parchi regionali toscani. L’esperienza dimostrò però che la gestione comunale non era la più efficace e ipotizzammo il passaggio della gestione alle province. Come siano andate le cose con le province è qui inutile ricordarlo. Ma proprio per questo non sarebbe male, partendo anche dai nulla osta, rifare il punto sulla situazione regionale sul ruolo dei parchi e delle aree protette nella nostra regione prima che sul piano nazionale gli diano altre pesanti mazzate.
[1] Legge regionale 16 marzo 1994, n.24 “Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”.
[2] Il comma 2 dell’art. 20 della LR 24/94 recitava: “Il nulla-osta di cui al precedente comma, solo nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, tiene luogo, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, dell’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al RD 30-12-1923, n. 3267 e dell’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29-6-1939, n. 1497 e 8-8- 1985, n. 431; ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma dell’art. 82 del DPR 24-7-1977, n. 616, come modificato dall’art. 1 della L. 8-8-1985, n. 431, il suddetto nulla-osta e’ trasmesso al Ministero per i beni culturali ed ambientali”.
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