Cave e conferenza di servizi: il Parco delle Alpi Apuane deve prendere la decisione finale
Il TAR respinge il ricorso di impresa e Comune contro la decisione del Parco delle Alpi Apuane di non far riaprire una cava di marmo
[13 Settembre 2021]
Il riferimento alle “posizioni” prevalenti espresse dalle amministrazioni che partecipano alla conferenza deve essere inteso con riferimento alle “posizioni giuridiche” delle stesse, ovvero agli interessi pubblici di cui le stesse sono espressione. Rimane quindi confermato che titolare della volontà provvedimentale ultima è l’amministrazione procedente e che questa, nell’assumere la decisione finale, deve basarsi sugli interessi pubblici espressi in seno alla conferenza senza essere vincolata rigidamente da un principio di maggioranza, proprio di un organo e non di un modulo procedimentale quale è tuttora la conferenza dei servizi. Correttamente quindi il Parco ha espresso il diniego impugnato sulla base del proprio parere contrario in ordine alle pronunce di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza, nonché al nulla osta e all’autorizzazione idrogeologica, e del parere contrario espresso dalla Soprintendenza per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica e la valutazione di compatibilità paesaggistica con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale».
E’ la conclusione alla quale è arrivato Il TAR Toscana che ha così respinto il ricorso da
Turba Cava Romana e del Comune di Vagli di Sotto contro il Parco Regionale delle Alpi Apuane, la Regione Toscana e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
La società Turba Cava Romana è concessionaria dell’agro marmifero cava “Piastrina-Prunelli”, nel comune di Vagli di Sotto e ricadente in area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane e ad alcuni siti Rete Natura 2000 (Praterie primarie e secondarie delle Api Apuane e ZSC Monte Tambura e Monte Sella). La cava era rimasta inattiva per diversi anni e la sua riattivazione è prevista nel Piano Attuativo di Bacino Estrattivo del Monte Pallerina approvato dal Comune di Vagli di Sotto il 9 aprile 2019 e che prevede la riattivazione della cava con coltivazione in sotterraneo, salvo le opere a cielo aperto necessarie alla riattivazione del collegamento viario degli accessi alla galleria..
Il Comune ha poi approva to il progetto definitivo e ha rilasciato la concessione. Nel procedimento di autorizzazione all’attività estrattiva e per la compatibilità ambientale, il Parco Regionale delle Alpi Apuane e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara hanno espresso parere negativo sul tracciato della strada di arroccamento dal lato orientale della concessione prevista nel progetto. Poi il Parco ha evidenziato che «La concessione della cava rilasciata dal Comune sarebbe invalida in quanto basata su atti nulli come rilevato in un parere espresso dall’Avvocatura regionale il 28 luglio 2020».
L’impresa ha presentato controdeduzioni e nella conferenza di servizi svoltasi il 21 ottobre 2020 la Soprintendenza e il Parco hanno definitivamente espresso il loro parere negativo, rilevando «Una difformità della viabilità di accesso alla cava rispetto a quanto disposto dal Piano e che la stessa si sviluppa in un’area identificata come ravaneto non asportabile e non modificabile nella cartografia allegata alle Linee guida di cui alla determinazione del Direttore del Parco n. 65/2019». Secondo il Parco, «Anche la seconda soluzione viabile individuata dalla ricorrente con arroccamento sul lato orientale della concessione non sarebbe conforme a quella prevista nel Piano e ricadrebbe su un ravaneto non asportabile». La Soprintendenza ha confermato il suo parere negativo. Il procedimento si è quindi concluso con il diniego della pronuncia di compatibilità ambientale espresso dal Parco il 29 ottobre 2020 e impugnato dall’impresa che accusava il Parco di «Violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili».
Si sono costituiti il Ministero dei Beni e delle Attività Culturale e del Turismo, la Regione Toscana e il Parco chiedendo di respingere il ricorso.
In soccorso dell’impresa è arrivato il ricorsio del Comune di Vagli di Sotto. Mettendo in dubbio le competenze in materia del Parco e della Soprintendenza e dicendo che la cava non era affatto rinaturalizzata.
La difesa erariale e del Parco replicano alle deduzioni della ricorrente evidenziando, in particolare, che «Il Piano avrebbe subordinato la possibilità di riattivazione della cava al mantenimento dell’originaria viabilità senza possibilità di aprire di nuovi sentieri. Il Parco fin dall’esito del primo esame del progetto avrebbe rilevato forti criticità ambientali e paesaggistiche con particolare riferimento alla realizzazione della necessaria viabilità a servizio della cava nonché il contrasto degli interventi della sua realizzazione con il Piano, il quale prevede che la cava Prunelli possa essere riattivata solo nel caso in cui possa essere utilizzata una viabilità già esistente».
Il TAR ha deciso di riunire i ricorsi di impresa e Comune e ha respinto le motivazioni di entrambi
2.1 Il primo e il secondo motivo devono essere respinti.
Per quanto riguarda la diversità di pareri espressi dalle istituzioni che hanno partecipato alla Conferenza dei servizi, il TAR sottolinea che «Il Collegio ritiene quindi che il riferimento alle “posizioni” prevalenti espresse dalle amministrazioni che partecipano alla conferenza deve essere inteso con riferimento alle “posizioni giuridiche” delle stesse, ovvero agli interessi pubblici di cui le stesse sono espressione. Rimane quindi confermato che titolare della volontà provvedimentale ultima è l’amministrazione procedente e che questa, nell’assumere la decisione finale, deve basarsi sugli interessi pubblici espressi in seno alla conferenza senza essere vincolata rigidamente da un principio di maggioranza, proprio di un organo e non di un modulo procedimentale quale è tuttora la conferenza dei servizi. Correttamente quindi il Parco ha espresso il diniego impugnato sulla base del proprio parere contrario in ordine alle pronunce di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza, nonché al nulla osta e all’autorizzazione idrogeologica, e del parere contrario espresso dalla Soprintendenza per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica e la valutazione di compatibilità paesaggistica con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale».
Per quanto riguarda le competenze del Parco il Tar fa presente che queste «Si estendono oltre l’aspetto idrogeologico contrariamente a quanto pretende la ricorrente. È infondata anche la censura di difetto motivazionale poichè il provvedimento impugnato esprime le ragioni del diniego, identificate nella difformità del progetto proposto dalla ricorrente con riguardo alla realizzazione della (necessaria) viabilità a servizio della cava rispetto al Piano attuativo di bacino del Monte Pallerina, al Piano di Indirizzo Territoriale regionale e alle Linee guida in materia di ravaneti espresse dal Parco stesso. Il dettaglio motivazionale è poi rinvenibile negli atti elencati nel medesimo provvedimento e ad esso allegati ovvero nel verbale della conferenza di servizi 10 giugno 2020; nella comunicazione dei motivi ostativi degli eventi e nel verbale della conferenza di servizi 21 ottobre 2020».
Lo stesso vale per le competenze della Soprintendenza e per tutti gli altri “motivi” espt<ressi da impresa e Comune: «on si è quindi verificato alcuno straripamento delle competenze proprie delle citate Amministrazioni le quali, come previsto dalla normativa, si sono limitate a valutare la conformità di detto progetto alle previsioni pianificatorie esercitando le loro attribuzioni come conferite dalla normativa. 5. In conclusione, entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere respinti».