In Toscana sospesa la caccia a tortora, moriglione e pavoncella
Il TAR dà ragione ad ambientalisti e animalisti e decreta la sospensione come misura cautelare
[10 Settembre 2021]
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana si è espresso sul ricorso numero proposto da Lipu Birdlife Italia, Wwf, ENPA, Lav contro Regione Toscana, Atc Fi 5, Eps Ente Produzione Selvaggina, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della DGR n.691 del 5 luglio 2021 “Calendario venatorio regionale 2021-22”, della DGR n.785 del 2 agosto 2021 e l’“Integrazione alla D.G.R. n. 691 del 05/07/2021 “Calendario Venatorio 2021/2022” per la specie Pavoncella (Vanellus vanellus)” e della DGR n.786 del 2 agosto 2021 “Integrazione alla D.G.R. n. 691 del 05/07/2021 “Calendario Venatorio 2021/2022” per la specie Moriglione (Aythya ferina)” e contro ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Il TAR della Toscana ha fissato la trattazione collegiale della domanda cautelare per il 13 ottobre ma intanto diche che «a) quanto all’impugnazione della D.G.R. n. 691 del 5/7/2021 limitatamente alla cacciabilità della Tortora (Streptopelia turtur): – che la determinazione regionale sembra contrastante con le indicazioni fornite dal Ministero della transizione ecologica nelle note del 22/3/2021, del 25/6/21 e del 20/7/2021 (depositate in giudizio con il ricorso e indirizzate alle Regioni) circa la non conformità della caccia a tale specie con la disciplina eurounitaria in materia, in presenza di una moratoria della relativa attività venatoria; b) quanto all’impugnazione delle DD.GG.RR. nn. 785 e 786 del 2/8/2021, riguardanti la caccia alle specie Pavoncella e Moriglione: – che le determinazioni regionali sembrano contrastare con le conclusioni raggiunte da questo stesso Tribunale nelle sentenze n. 848 del 30 giugno 2020 e n. 632 del 4 maggio 2021, riguardanti la cacciabilità delle specie in questione nelle precedenti stagioni venatorie».
Quindi, «Ritenuto che in relazione a quanto sopra e al pregiudizio prospettato sussiste il presupposto della “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” a cui l’art. 56 c.p.a. subordina la concessione della tutela cautelare monocratica; per questo motivo: Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche di cui in premessa e conseguentemente sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla camera di consiglio del 13 ottobre 2021 a cui rimette le parti per la trattazione collegiale della domanda cautelare».