L’Elba, i traghetti, l’inquinamento portuale e le direttive europee
Legambiente: Guidare il movimento emissioni zero, non stare in retroguardia
[4 Gennaio 2018]
E’ di qualche giorno fa la firma, all’unanimità, del Consiglio Comunale di Portoferraio apposta in calce alla mozione del Comune di Civitavecchia per sostenere “l’istituzione di una nuova Area di controllo delle Emissioni (ECA) nel Mediterraneo” affinché “per tutte le zone di mare venga applicato un tenore massimo di zolfo dei combustibili navali pari allo 0,10%”.
Come Legambiente Arcipelago Toscano non possiamo che rallegrarcene. Si tratta di una buona partenza per il nuovo anno, durante il quale il problema dell’inquinamento nelle città portuali da emissione di ossidi di zolfo, particolato e ossidi di azoto dovrà finalmente essere affrontato con efficacia.
In attesa che l’area ECA Mediterraneo venga istituita è tuttavia caldamente consigliabile che si cominci a verificare se almeno i limiti attuali sono rispettati.
Limiti attuali
Il complesso delle norme della Direttiva Ue 2016/802 recepite nel nostro Paese prevede che in tutto il mar Tirreno e nelle acque territoriali italiane le navi da crociera, i traghetti e le navi passeggeri di linea in generale devono utilizzare carburanti con un tenore di zolfo non superiore a 1,5%
Ancora diversa e più restrittiva è la regolamentazione delle navi all’ormeggio nei porti, le quali non devono utilizzare combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10 % in massa.
L’anello mancante: i controlli
Unica garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia di uso dei carburanti prescritti è la efficacia, continuità ed effetto dissuasivo dei controlli e delle sanzioni. All’Elba controlli puntuali di questo tipo non esistono: le uniche centraline per misurare le ricadute delle emissioni delle navi furono installate per un brevissimo periodo dalla Regione Toscana – dopo le proteste di cittadini e Legambiente – al tempo dell’assessore regionale all’ambiente dei Verdi Tommaso Franci, si parla della legislatura 2000 – 2005.
In base all’art. 1235 del Codice della Navigazione sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria legittimati ad effettuare i controlli in ordine al tenore di zolfo dei carburanti, i comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, appartenenti alla categoria servizi portuali, gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.
Purtroppo, con uno dei salti carpiati nei quali la nostra legislazione eccelle le modalità attraverso le quali effettuare i controlli dei registri di bordo e i campionamenti dei carburanti da analizzare sono (volutamente?) complicate e tali da renderli sicuramente rari e probabilmente inefficaci. Due evidenze:
Il numero minimo di controlli da effettuare obbligatoriamente nel 2016 su tutte le acque territoriali e Zona di protezione ecologica (ZPE) del nostro Paese è stato assolutamente ridicolo se noi pensiamo al traffico marittimo in atto. Si tratta di 628 controlli documentali e 125 mediante campionamento dei carburanti.
E’ previsto che il versamento delle tariffe a carico degli armatori sottoposti a controllo sia effettuato “prima” dello stesso controllo. Manca evidentemente qualsiasi “effetto sorpresa”.
E’ dunque necessario, per definire il grado di pericolosità della attuale situazione, che il Comune di Portoferraio si attivi tramite centraline in grado di quantificare l’inquinamento da anidride solforosa e polveri sottili nell’area portuale durante la stagione estiva e, nel contempo, solleciti la Capitaneria di Porto ad effettuare i controlli che, seppure non ancora obbligatori, possono essere chiarificatori sulla qualità delle emissioni delle navi e traghetti all’ormeggio e/o in navigazione nelle acque territoriali di sua competenza.
Ecco un sunto della normativa in vigore:
Il complesso delle norme, già prescritte dalla Direttiva 199/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo come modificata dalla Direttiva 2012/33/UE, è stato ora integrato in un unico testo entrato in vigore il 10 giugno 2016: la Direttiva (Ue) 2016/802* del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 (d’ora innanzi “la Direttiva”) relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.
Le premesse sulle quali poggia il complesso di norme vigente ben si comprendono rileggendo alcuni dei considerando della Direttiva 2012/33/UE:
“Le emissioni prodotte dal trasporto marittimo dovute all’utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all’inquinamento atmosferico sotto forma di anidride solforosa e particolato, che nuociono alla salute umana e all’ambiente e contribuiscono alla formazione di depositi acidi. Senza le misure previste nella presente direttiva, le emissioni prodotte dai trasporti marittimi supererebbero presto le emissioni prodotte da tutte le fonti terrestri.” (5)
“L’acidificazione e l’anidride solforosa atmosferica danneggiano gli ecosistemi sensibili, riducono la biodiversità e il valore paesaggistico ed hanno un impatto negativo sulle coltivazioni e sulla crescita forestale. La pioggia acida sulle città può causare danni rilevanti agli edifici e al patrimonio architettonico. L’inquinamento dovuto all’anidride solforosa può anche avere una notevole incidenza sulla salute umana, soprattutto per le fasce della popolazione che soffrono di malattie respiratorie.” (6)
“L’inquinamento atmosferico provocato dalle navi all’ormeggio rappresenta uno dei maggiori problemi di molte città portuali nello sforzo di rispettare i valori limite dell’Unione sulla qualità dell’aria.” (9)
La regola “base” della Direttiva, in relazione al tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo stabilisce oggi che gli Stati membri “provvedono affinché non siano utilizzati nel loro territorio combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50 % in massa” (art. 5)
Il limite del 3,50% di tenore di zolfo in massa si applica in Italia dunque, a partire dal 2014, alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall’esterno dell’Unione Europea nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive (ZEE) e nelle ZPE e, secondo quanto previsto dalla Direttiva, diverrà 0,50% a partire dal 1° gennaio 2020 (art. 6), anche per effetto della decisione adottata a novembre 2016 dell’International Maritime Organization che ha stabilito per il 2020, a livello globale, il limite dello 0,50% al contenuto di zolfo dei combustibili marittimo.
Tuttavia, tale limite al tenore di zolfo del 3,50% subisce un’eccezione, sempre nelle acque territoriali, ZEE e ZPE e zone di controllo dell’inquinamento, in relazione alle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dell’Unione, le quali, fino al 1° gennaio 2020, sono tenute ad utilizzare combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo non superiore all’1,50 % in massa (art. 6.5).
Ancora diversa e più restrittiva è la regolamentazione delle navi all’ormeggio nei porti, le quali non devono utilizzare combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10 % in massa, accordando all’equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l’arrivo all’ormeggio e il più tardi possibile prima della partenza (art. 7). Le navi sono tenute a iscrivere nei giornali di bordo i tempi delle operazioni di cambio del combustibile.
Il divieto di utilizzare combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10 % in massa all’ormeggio non si applica a) quando, in base agli orari pubblicati, è previsto che le navi restino ormeggiate per meno di due ore; b) alle navi all’ormeggio nei porti con i motori spenti e collegate a un sistema elettrico di terra.
In base dunque a queste norme ed al loro ambito di applicazione oggettiva e territoriale, in tutto il mar Tirreno e nelle acque territoriali italiane le navi da crociera, i traghetti e le navi passeggeri di linea in generale devono utilizzare carburanti con un tenore di zolfo non superiore a 1,5%. Anche all’Isola d’Elba. che fa parte di un Parco Nazionale e che è interessata da Zone speciali di conservazione e Zone di protezione speciale dell’Unione europea. Ma noi crediamo che isole come le nostre debbano andare oltre e guidare il movimento emissioni zero, non stare in retroguardia. Mentre nei Paesi dell’Europa del nord navigano già i traghetti elettrici, non possiamo rimanere all’olio pesante.
Quindi, ben venga l’impegno del Consiglio Comunale di Portoferraio, ma ora occorrono iniziative concrete e immediate per evitare che il traffico passeggeri – cambiato radicalmente sia in numeri che per collocazione degli attracchi dal tempo dell’Assessore regionale Franci – continui a produrre l’inquinamento di cui si lamentano molti cittadini e turisti e i pennacchi neri dai fumaioli delle navi, che non sono certo un bel biglietto da visita per un’isola turistica che dovrebbe essere all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente.