La proposta di legge urbanistica toscana: principi di lunga durata?

[19 Dicembre 2013]

Il concetto di patrimonio territoriale è il principio cardine della proposta di legge urbanistica della Toscana. La sua tutela e riproduzione è uno degli scopi della legge. Del patrimonio se ne parla nell’articolo 3 del Capo I Titolo I, sezione della quale si elencano i principi generali della legge, ma della quale è stato discusso principalmente l’articolo 4 (quello che introduce il limite delle aree urbanizzate al di fuori delle quali vengono vietati nuovi insediamenti residenziali). Degli altri articoli della sezione sembra che importi poco.

I motivi sono due: la scarsa utilità dei concetti principali (patrimonio e invarianti) rispetto al corpo della legge ─ tanto che la presentazione delle principali innovazioni della legge esposta dall’assessore Marson, al convegno organizzato dal Consiglio regionale il 27 novembre scorso, metteva al primo punto l’articolo 4 ─  e la difficoltà, per non dire l’oscurità, con cui i concetti principali vengono enunciati, nonostante che la Legge regionale 55/2008 richieda “semplicità , chiarezza, comprensibilità e organicità delle norme”.

La proposta di legge definisce il patrimonio territoriale prima come “bene comune” e poi come “insieme delle strutture di lunga durata” termine che indica fenomeni che rimangono costanti in un periodo di tempo (di lunghezza indefinita), nonostante le sollecitazioni avverse. Le componenti del patrimonio territoriale spaziano dalla geografia fisica (geologia, morfologia, idrologia etc. del territorio) fino a quella umana (insediamenti, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici, sistemazioni agro-forestali etc.).

Praticamente tutto sembra essere patrimonio territoriale, compresi gli insediamenti dei quali la legge garantisce la riproduzione. In realtà non è così poiché uno degli scopi della legge è quello di limitare le espansioni edilizie (il cosiddetto “consumo di suolo”). Tutto il nocciolo della questione sta nella “lunga durata”. Quanto lunga deve essere questa durata perché qualcosa sia considerato patrimonio ed abbia diritto ad avere riconosciuta la sua tutela e riproducibilità? Tutto lascia pensare che questa durata di lunghezza discrezionale serva a mascherare un giudizio di valore sui fenomeni territoriali: a destra i buoni, a sinistra i cattivi.

La vignetta di Staino, in un documento della Regione Toscana per la presentazione della legge, non lascia dubbi: individua gli insediamenti moderni come gli escrementi del grande insetto che mangia i bei paesaggi rurali. In sostanza la gran parte della popolazione toscana abiterebbe in letamai, salvo i pochi eletti che abitano nelle campagne o nei centri storici. Ma la legge non è una vignetta umoristica: dovrebbe indicare con precisione cosa si intende con “lunga durata” e trarne le dovute conseguenze, come ad esempio chiarire cosa sono i sistemi industriali e tecnologici di “lunga durata”, ammesso che questa includa più di un secolo.

Il patrimonio territoriale viene abbinato alle invarianti di cui all’articolo 5. Le invarianti non sono vincoli, ma regole di trasformazione dato che si ammette uno sviluppo controllato attraverso i progetti di territorio, introdotti dalla legge all’interno della parte strategica del PIT. Le invarianti dovrebbero assicurare la tutela e riproduzione delle componenti identitarie che qualificano il patrimonio territoriale. Ci si aspetta, invano, di trovare nell’articolo 3 una definizione di queste componenti identitarie, le sole ad essere tutelate e riprodotte.

L’invariante comprende i caratteri specifici, i principi generativi e regole. Nell’invariante sta quindi tutto: i caratteri specifici del territorio e le sue regole di trasformazione. In realtà ci troviamo di fronte ad un nuovo mascheramento di un giudizio di valore: le regole, specie se si leggono le bozze del Piano paesaggistico in preparazione, non scaturiscono tanto dall’analisi storica (dalla quale peraltro ognuno riesce a far scaturire quello che vuole), quanto dalla volontà di mantenere inalterati quei caratteri dichiarati invarianti che dalla storia vengono talvolta distrutti o alterati.

Per chiarire il significato di “invariante” si dice nello stesso articolo, che caratteri, principi e regole “riguardano” cioè hanno una qualche relazione con: gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio, che uno cerca all’articolo 3 dove di aspetti morfotipologici proprio non se ne parla, le relazioni tra gli elementi del patrimonio, e infine, le “regole generative” (forse un ibrido, non meglio definito, tra “principi generativi” e “regole”). Ci si accorge, rileggendo e sintetizzando, che la norma afferma che le regole hanno relazioni con le regole. Infine, tanto per complicare ulteriormente, al punto b) del comma 3 dello stesso articolo, sembrerebbe che i principi generativi e le regole servano a riprodurre le invarianti stesse. Il tutto è decisamente incomprensibile in barba ai requisiti della normativa stabiliti dalla citata L.R. 55/2008.

In estrema sintesi i principi della legge potrebbero essere così formulati: il patrimonio territoriale della regione sono le aree non urbanizzate, e la regola invariante è: vietato edificare residenze in queste aree. Si può essere d’accordo o meno con questi principi, ma il problema da parte di chi poi deve utilizzare le leggi (istituzioni e privati) è sempre quello di avere una normativa semplice, per giungere a degli atti più semplici possibili. O i principi teorici (patrimonio ed invarianti) vengono formulati chiaramente ed integrati nella normativa oppure tanto varrebbe farne a meno ed assumere esplicitamente la limitazione del consumo di suolo (che è una buona cosa) come l’unico principio della legge. Tutto sarebbe più chiaro.

Ferdinando Semboloni, Ricercatore Dipartimento di Architettura Università di Firenze sito web: http://fs.urba.arch.unifi.it