Rifiuti: le novità sui registri di carico/scarico, Mud e Sistri
[2 Febbraio 2018]
La legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2018, ha introdotto nel Dlgs 152 del 2006 e s.m. un nuovo articolo, mediante il disposto del proprio articolo 1, comma 1135. L’articolo introdotto è il 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri), che dispone: “1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.”
Il secondo comma del medesimo articolo attribuisce al Ministero dell’ambiente (sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere) il potere di predisporre , con proprio decreto, il formato digitale degli adempimenti in materia di registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti.
Ma la disposizione più importante è quella di cui al terzo comma che consente “la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.”
Com’è noto il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Dunque finora la quarta copia del formulario, che il trasportatore ha l’obbligo di inviare al produttore, quale prova dell’avvenuto corretto smaltimento/recupero dei rifiuti, come espressamente previsto dall’art.188, comma terzo[1] del dlgs 152/2006 e s.m., poteva viaggiare solo su carta, mentre d’ora in poi il trasportatore potrà usare la P.E.C. debitamente firmata. Riteniamo che si tratti di una concreta semplificazione della procedura.
Proroga Sistri e “doppio binario” rifiuti pericolosi al 2018
La legge 205/2017 ha inoltre disposto, mediante il comma 1134 dell’articolo 1, che: “All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2018”
La legge 205/2017, in primo luogo, conferma la proroga a fine 2018 del periodo transitorio in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti), 189 (M.U.D.A.), 190 (Registri di carico e scarico) e 193 (Trasporto dei rifiuti) del D.Lgs. 152/06, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. del 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.
Essa inoltre proroga al 31 dicembre 2018 la disposizione in base alla quale le sanzioni previste dall’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del Dlgs 152/2006 per l’omessa iscrizione al Sistri ed il mancato pagamento del relativo contributo, ai sensi dei quali:
- i soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro,
- in caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro,
- i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al Sistri, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro,
- In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro
sono ridotte del 50 per cento fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9 -bis .
Essa poi, ai sensi del quarto comma dell’art.194-bis, dispone che al contributo di iscrizione al Sistri, previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al D.M. Ambiente 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria (decennale) previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
E ai sensi del quinto comma dell’art.194-bis, dispone che, per il recupero dei contributi per il Sistri dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del Sistri, il Ministro dell’ambiente stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri: a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente, per i contributi per il Sistri dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente; b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo; c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il Sistri, fino all’ annualità 2018, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio; d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e gli utenti del Sistri per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il Sistri.
L’esperimento di tali procedure determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis[2], comma 2, e non comporta il pagamento di interessi .
Nuovo M.U.D.A.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2017 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018”.Esso sostituisce il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2014, confermato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2015.
Esso sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, come previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
Il nuovo M.U.D.A. è così articolato, ai sensi dell’allegato 1:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sino rinvio del Sistri.
Sulle novità sopra commentate e, più in generale, quale approfondimento in materia di: registro di carico/scarico, formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti e M.U.D.A., la fondazione Assosafe, in collaborazione con lo Studio Albertazzi Consulenze Legali Ambiente, ha organizzato una specifica giornata formativa, con la mia docenza, diretta agli operatori aziendali e delle P.A., che si svolgerà a Firenze in data 23 marzo 2018, mentre la giornata successiva sarà dedicata all’approfondimento della tematica del “sottoprodotto/residuo di produzione-non rifiuto”[3].
[1] “3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:
- a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario”.
[2] Ai sensi del quale: “2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.” All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.”
[3] Per informazioni ed iscrizioni vedi il sito http://www.assosafe.org/fondazione/.