Abusivismo di necessità? Non è ammissibile. Berlusconi smentito dalla Corte di Cassazione
«Se il suolo è edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire Se il suolo non è edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente»
[13 Febbraio 2018]
Qualche giorno fa il redivivo Silvio Berlusconi ha biascicato a fatica il nuovo editto in favore dell’abusivismo edilizio per poi rimagiarselo – parzialmente e dopo le proteste del suo alleato Salvini – con la tecnica del pescatore che butta l’esca e sta a vedere chi abbocca (sempre i soliti pesci dal 1992).
Berlusconi ha prima detto più o meno che ognuno è libero di costruire dove gli pare e dopo chiedere il permesso, poi ha ritirato fuori il vecchio ronzino dell’abusivismo di necessità che tanto successo ha nelle Regioni ad alto tasso di abusivismo e ad alto tasso di elettori di Forza Italia. Ma l’ex cavaliere non sapeva o faceva finta di non sapere che, come ricorda su Lexambiente.it Luca Ramacci, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, «In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l’esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilità del pericolo. In ogni caso, la realizzazione della costruzione abusiva non può essere giustificata dalla mera necessità di evitare un danno alle cose».
Ramacci si riferisce a una sentenza della Corte di Cassazione del gennaio 2019 che si occupa del ricorso di un abusivo contro una sentenza del Tribunale di Termini che lo aveva riconosciuto «responsabile dei reati di cui agli artt. 44, lett. C), 83, 93, 94, 95 d.P.R. 380\01 e 181 comma 1 d.lgs. 42\2004 per la realizzazione, in assenza dei necessari titoli abilitativi, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, di un ampliamento di m. 1 X 1,60 X 3,10h di un preesistente vano (in Trabia, accertato il 10/6/2013)», sentenza poi con fermata in appello dal tribunale di Palermo.
L’abusivo aveva presentato un nuovo ricorso in Cassazione dicendo che le due precedenti sentenze non avevano considerato che «l’intervento edilizio si era reso necessario per evitare il pericolo di cadute di pietre e massi sul fabbricato da una vicina scarpata, la cui presenza risultava dimostrata dalla documentazione fotografica predisposta dai carabinieri operanti». Inoltre veniva chiesta la prescrizione dei reati «stante l’incertezza circa la data di commissione del reato» (un classico dell’abusivismo italico) e si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione ha ricordato quale sia, in linea generale, la sua posizione rispetto all’applicazione della scriminante dello stato di necessità ai reati urbanistici (quella tanto cara a Berlusconi): «L’applicabilità dell’art. 54 cod. pen. in tema di costruzione abusiva è stata costantemente esclusa sul presupposto che è di regola evitabile il pericolo di restare senza abitazione, sussistendo la possibilità concreta di soddisfare il bisogno attraverso i meccanismi di mercato e dello stato sociale ed in considerazione dell’ulteriore elemento, necessario per l’applicazione della scriminante, del bilanciamento tra il fatto commesso ed il pericolo che l’agente intende evitare. Si è successivamente osservato che il danno grave alla persona, cui fa riferimento l’articolo 54 cod. pen., deve essere inteso come ogni danno grave ai diritti fondamentali dell’individuo, tra i quali non rientra soltanto la lesione della vita o dell’integrità fisica, ma anche quella del diritto all’abitazione, dovendo però sussistere comunque tutti i requisiti richiesti dalla legge, la valutazione dei quali deve essere effettuata in giudizio con estremo rigore. Successivamente, per escludere l’applicabilità della scriminante in questione, si è posto l’accento sulla mancanza dell’ulteriore requisito della inevitabilità del pericolo, osservando che l’attività edificatoria non è vietata in modo assoluto, ma è consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni di rilevanza collettiva, quali il territorio, l’ambiente ed il paesaggio, che sono salvaguardati anche dall’articolo 9 della Costituzione. Di conseguenza, se il suolo è edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire. Se il suolo non è edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un’abitazione non può prevalere sull’interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente».
La Corte cita le innumerevoli sentenze in questo senso ignorate dal condonista Berlusconi e ribadisce che questi principi vanno rispettati e richiama l’attenzione sul fatto che «l’art. 54 cod. pen. si riferisce, pur sempre, alla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo che non deve essere causato volontariamente dall’agente e non altrimenti evitabile. Sicché, anche volendosi richiamare a quelle decisioni di questa Corte che hanno interpretato in maniera estensiva la disposizione in esame, ricomprendendo nel concetto di danno alla persona anche il diritto all’abitazione, non può certo ritenersi giustificata la condotta di chi realizzi una costruzione abusiva al fine di evitare un mero danno alle cose. Senza poi considerare che, come pure si è osservato, tale interpretazione estensiva dell’esimente dello stato di necessità si risolve, nella pratica, in una mera petizione di principio, dal momento che l’ulteriore requisito della inevitabilità del pericolo risulta difficilmente dimostrabile, stante la possibilità di richiedere il titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento edilizio, la quale esclude, in tali casi, anche l’ipotesi della putatività dell’esimente, perché l’omessa presentazione dell’istanza diretta ad ottenere il titolo edilizio sarebbe quanto meno determinata da negligenza)».
La Corte di Cassazione fa notare che «Deve conseguentemente essere ribadito che in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l’esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilità del pericolo e che, in ogni caso, la realizzazione della costruzione abusiva non può essere giustificata dalla mera necessità di evitare un danno alle cose».
Per la sentenza è anche manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso: «Questa Corte ha infatti già avuto modo di specificare che il principio del “favor rei”, per cui, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all’imputato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili. Si è conseguentemente rilevato, alla luce di tale condivisibile principio, che dalla mera constatazione dell’avvenuta ultimazione delle opere abusive all’atto dell’accertamento non può meccanicamente scaturire una situazione di incertezza sulla data del commesso reato»
Infatti, nonostante quel che diceva il costruttore abusivo, la Corte di appellodi Palermo aveva individuato la data di ultimazione dei lavori nella fine del marzo 2012, addirittura in base a una confessione dell’imputato in primo grado.
Per la Corte di Cassazione , «Anche la infondatezza del terzo motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza. Nel negare il riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego, con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato. Nella fattispecie, i giudici del merito hanno negativamente valutato la personalità dell’imputato e la presenza di precedenti penali specifici». Insomma, l’abusivista “di necessità” non era proprio un fiorellino di campo, come molta propaganda di alcune forze politiche vorrebbe far passare i “poveri” abusivi, magari con villetta al mare. Quindi, la sentenza della Corte di Cassazione è che «I ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità» e l’abusivo ricorrente deve pagare le ammende ricevute e le spese del procedimento.
Ma il vecchio pescatore Berlusconi sa bene che il mare della cattiva politica è pieno di pesci disposti ad abboccare anche a un’amo arrugginito.