Per l’Ue la canapa rientra nella normativa “novel food”, il settore a rischio
Ferdercanapa e Canapa sativa Italia chiedono l’intervento di Governo e Parlamento: «Si tratta di definire poche regole di buon senso, a sostegno di prodotti che favoriscono e non danneggiano la salute delle persone e a sostegno dei principi di libera iniziativa economica
[22 Febbraio 2019]
Nonostante l’uso alimentare della canapa, fiori compresi, sia attestato da alcuni secoli in aree come quella italiana, l’Ue ritiene che non siano state presentate prove sufficienti di una tradizione d’uso alimentare anteriore al maggio 1997 e ha deciso di inserire questi prodotti – come il Cbd e i cannabinoidi in genere, compresi gli estratti – nell’elenco dei cosiddetti novel food: quei “nuovi” alimenti (come alcuni tipi di insetti) che necessitano di un iter autorizzativo lungo e notevolmente costoso per essere riconosciuti come tali. È quanto denunciano da Federcanapa e l’associazione Canapa sativa Italia, rivolgendo un appello alle istituzioni nazionali affinché avviino adeguate tutele legislative per il settore.
Un’iniziativa che si chiede di intraprendere anche in quanto il cannabidiolo (Cbd), già inserito nell’elenco degli ingredienti dei cosmetici europei (CAS n. 13956–‐29–‐1) per i suoi effetti “antiossidanti, antiseborroici, emollienti e protettivi della pelle” è stato riclassificato e soggetto a restrizioni in quanto sarebbe connesso a sostanze narcotiche (il Thc) incluse nella Convenzione unica internazionale sugli stupefacenti del 1961. «Il riferimento – spiegano le associazioni italiane – è palesemente erroneo e illegittimo, in quanto la Convenzione stessa riconosce che la “canapa industriale” non rientra nell’ambito della legislazione sulle droghe e del resto non contiene alcun riferimento al Cbd, cannabinoide notoriamente privo di effetti stupefacenti. Tra l’altro questa impostazione contrasta con le recenti raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità di escludere dagli stupefacenti i prodotti a base di Cbd e con livelli di Thc inferiori allo 0,2%. La stessa legge italiana sulla canapa industriale (L. 242/2016) incentiva e promuove la coltivazione e la trasformazione della canapa per usi alimentari e cosmetici. E il fatto che non citi i fiori di canapa tra i prodotti derivabili, non significa che non si possano utilizzare, come ha chiarito una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (4920/2019)».
Dato che la normativa europea rimette alla competenza di ogni Stato membro la decisione su quali sostanze siano o meno novel food o quali siano integratori alimentari, le due associazioni chiedono chiediamo al Governo e al Parlamento italiano di adottare strumenti legislativi idonei a perseguire tre obiettivi: 1. l’esclusione della canapa dall’elenco dei novel food; 2. l’inserimento degli estratti di cannabinoidi non psicoattivi e con livelli di Thc inferiori alla soglia dello 0,2% nella lista degli integratori alimentari, per dare piena attuazione alla legge sulla canapa industriale e in conformità con le raccomandazioni della stessa Oms; 3. l’inclusione del Cbd e degli altri cannabinoidi non psicoattivi tra le sostanze cosmetiche.
«Si tratta – concludono le associazioni – di definire poche regole di buon senso, a sostegno di prodotti che favoriscono e non danneggiano la salute delle persone e a sostegno dei principi di libera iniziativa economica, onde evitare di danneggiare tutti quegli investitori che hanno creduto in un settore innovativo, investendo risorse e competenze».