Fotovoltaico sui tetti: negata l’installazione se degradano l’ambiente
[17 Settembre 2013]
Per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio. E comunque la prova non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (Tar) – con sentenza del 13 settembre 2013, n.1104 – in riferimento a un progetto di ampliamento di un edificio residenziale, diretto a realizzare una sopraelevazione e il rifacimento del tetto a due falde. Un progetto che ha previsto sulla superficie di una falda, la collocazione di 30 pannelli fotovoltaici e di 8 pannelli solari termici destinati a fornire acqua calda alle unità abitative.
A tale proposto la Soprintendenza ha espresso un parere favorevole, ma ha anche previsto una prescrizione diretta a impedire l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Perché “gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante..”.
Quindi, il Comune di Bardolino, recependo il contenuto del parere obbligatorio, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell’ampliamento richiesto e ha approvato la limitazione.
Però nel provvedimento della Soprintendenza, non solo non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell’impianto, ma è del tutto assente l’individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell’ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione di un impianto la cui ampiezza è, peraltro, circoscritta a soli 40 mq. Una valutazione astratta e generica non supportata da un’effettiva dimostrazione dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto non è ammissibile. Infatti, – così come ha rilevato di recente un orientamento giurisprudenziale – per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico è necessario dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle caratteristiche del paesaggio.
La giurisprudenza ha inoltre sostenuto che “attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva”. I pannelli fotovoltaici non determinano, di per sé, un degrado dell’ambiente circostante, quale che sia la modalità di installazione degli stessi e le loro modalità, ma la valutazione di tale profilo non può essere svincolata dalla considerazione delle specificità di quello che si intende realizzare, della tipologia costruttiva, delle peculiarità della zona in cui l’edificio si colloca, della diretta influenza dell’intervento sull’attuazione del vincolo paesistico.