Deposito temporaneo dei rifiuti: giurisprudenza e soggetti obbligati

Il “deposito temporaneo” dei rifiuti viene definito dall’ art.183, comma 1, lett. bb) del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’ art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

Una lettura piana e pacifica della norma, priva di contrasti sia in giurisprudenza che in dottrina,  porta ad affermare, senza alcun dubbio, che ilsoggetto destinatario della norma è, e può essere esclusivamente, il “produttore” dei rifiuti,definito dalla lett. dell’art. 183 cit. quale : “f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);”.

Si deve infatti rammentare che il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo ove sono stati prodotti è un istituto diretto al produttore dei rifiuti (normalmente un ente od un’impresa) , finalizzato a facilitare la gestione aziendale dei rifiuti, in quanto tale istituto  non richiede un’autorizzazione preventiva, a condizione che avvenga nel rispetto di determinati limiti temporali o quantitativi posti dall’art. 183 innanzi riportato, in quanto per definizione si tratta di un raggruppamento precedente alla raccolta(“il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;”) e solo a partire da quest’ultima si può iniziare a parlare di “gestione”  di rifiuti che, come tale, deve essere autorizzata.

Infatti  l’art.183, lett. n) definisce “gestione”: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario…”.

L’istituto del  “deposito temporaneo” non è presente in tale elencazione e dunque non costituisce un’attività di gestione.

Anche la Suprema Corte di  Cass. pen. Sez. III, con sentenza  n. 27073 del 4 luglio 2008 afferma che:

Esula dall’attività di gestione dei rifiuti, costituendo un’operazione preliminare o preparatoria alla gestione, il “deposito temporaneo”inteso quale raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, e nel rispetto delle condizioni fissate dall’art.183, lett.m) del Dlgs 152/2006 e s.m. .”

L’istituto del  “deposito temporaneo” (già presente nel nostro ordinamento a far data dal 1997 sotto la vigenza del Decreto Ronchi) costituisce evidentemente un’ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva).

Il deposito temporaneo è un istituto in deroga al principio in base al quale tutte le attività di gestione, compreso il deposito dei rifiuti, devono essere autorizzate. Sotto tale profilo ha affermato:

Corte di cassazione penale, Sez. III, 23/04/2010 Sentenza n.15680

In tema di rifiuti, l’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria (Cass. n. 21587/2004 e n. 30647/2004). Nella specie, è stato rilevato che non ricorrevano le condizioni per il deposito temporaneo, sia perché non era stato osservato il divieto di miscelazione, sia perché non tutti i rifiuti ivi raccolti provenivano da scavi in loco.”

Il soggetto destinatario della disciplina del  deposito temporaneo

L’osservanza delle condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo, peraltro, solleva il produttore (e non qualunque “detentore”), cioè il soggetto che ha l’obbligo di dimostrare di avere avviato i rifiuti a smaltimento o recupero, conformemente alle norme di settore vigenti, da alcuni obblighi: ai sensi del comma 17[1] dell’art. 208 del  Dlgs  n. 152/2006, infatti, le norme in materia di autorizzazione non si applicano al deposito temporaneo (in quanto non si tratta di attività di “gestione dei rifiuti”), fermi restanti l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ed il divieto di miscelazione.

Non può quindi in alcun modo essere destinatario della norma sul “deposito temporaneo” un soggetto che sia mero “detentore dei rifiuti” senza che lo stesso sia anche il “produttore” dei rifiuti stessi.

A conferma di quanto sopra affermato, si vedano, ex multis, le seguenti sentenze della Corte di Cassazione:

Sez. Terza penale, Sentenza n.39336 del 31/08/2018 (ECLI:IT:CASS:2018:39336PEN), udienza del 09/07/2018, Presidente Di Nicola Vito Relatore Corbetta Stefano

“2. …Peraltro, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dall’ art. 183, lett. bb) d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 38046 del 27/06/2013, Speranza, Rv. 256434);”.

Sez. Terza penale, Sentenza n.20410 del 09/05/2018 (ECLI:IT:CASS:2018:20410PEN), udienza del 08/02/2018, Presidente Ramacci Luca Relatore Cerroni Claudio

“4.1.2. Ciò posto, deve altresì ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere che, in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (per tutte, Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636).

Sez. Terza penale, Sentenza n.54702 del 07/12/2018 (ECLI:IT:CASS:2018:54702PEN), udienza del 09/11/2018, Presidente Di Nicola Vito Relatore Corbetta Stefano

“Va, infatti, ricordato che, in tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dall’ art. 183, lett. bb) d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 38046 del 27/06/2013, Speranza, Rv. 256434”.

Sez. Terza penale, Sentenza n.50009 del 06/11/2018 (ECLI:IT:CASS:2018:50009PEN), udienza del 25/05/2018, Presidente Cavallo Aldo Relatore Andronio Alessandro Maria

“Nella specie, come emerso dagli atti di causa, il ricorrente ha raggruppato all’interno del piazzale antistante la sua officina diversi materiali, tra cui parti di ricambio per auto, batterie esauste ed altri rifiuti, oltre a diversi ciclomotori e motocicli, in assenza di qualsiasi registro di carico e scarico dei rifiuti, nonché di autorizzazioni prescritte dalla legge, ed in condizioni igienico-sanitarie precarie,… E deve ritenersi “incontrollato” un deposito temporaneo realizzato dal produttore nel luogo in cui i rifiuti siano prodotti (e non presso terzi), che ecceda – come nel caso di specie – i limiti quantitativi o temporali previsti.

Sez. Terza penale, Sentenza n.6727 del 12/02/2018 (ECLI:IT:CASS:2018:6727PEN), udienza del 22/11/2017, Presidente Di Nicola Vito Relatore Gai Emanuela

“Sul punto il Tribunale è pervenuto ad affermare la penale responsabilità del ricorrente sul rilievo che i vari materiali di plastica oggetto dell’imputazione e classificati come rifiuti, erano certamente prodotti dall’attività di vivaista svolta dalla ditta del ricorrente ed erano stati depositati in modo incontrollato perché riversati in un’area di terzi, antistante al luogo ove si esercitava l’attività di vivaista e al di fuori di ogni controllo da parte del produttore, per circa due mesi, e senza alcuna cautela tant’è che vennero bruciati sprigionando fumi, con la conseguenza che il deposito non poteva definirsi temporaneo.”

 

[1]Che dispone: “17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera m)”.