Approvato l’obbligo del regime Iva per tutte le associazioni
Forum Nazionale del Terzo Settore: «Colpito il Terzo settore, colpita la solidarietà»
[17 Dicembre 2021]
Nonostante le proteste e le rassicurazioni, nel decreto Fiscale approvato in via definitiva alla Camera dei Deputati è stata inserita una norma in base alla quale anche le attività svolte da enti non profit che non svolgono attività commerciale, saranno sottoposte al regime IVA dal 1 gennaio 2022. Questo significa per migliaia di enti l’obbligo di apertura della partita Iva sopportando i costi di tenuta della contabilità, ulteriori oneri e adempimenti burocratici.
Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore. Ricorda che «Un anno fa tutto il terzo settore si mobilitò ottenendo che questa stessa norma fosse eliminata dalla legge di Bilancio dichiara – Poi la scorsa settimana ci siamo ritrovati, in sede di conversione del DL Fiscale in Senato, nella stessa situazione di prima. Ci sono più ragioni per cancellare questa disposizione perché oltre ad arrecare un ingiusto danno alle associazioni, soprattutto a quelle più piccole, senza peraltro alcun vantaggio per il bilancio dello Stato, non è raccordata con la legislazione fiscale del Terzo settore oggi in vigore. Inoltre, arriva proprio mentre sono in corso gli adempimenti per le iscrizioni al Registro unico nazionale del Terzo settore».
Dall’1 gennaio 2022, la norma impone alle associazioni di essere assoggettate al regime Iva, pur non svolgendo alcuna attività commerciale: prevede il passaggio dall’attuale regime di esclusione Iva, ad un regime di esenzione Iva per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci. Una e variazione, apparentemente neutra economicamente, che invece comporta costi di tenuta della contabilità Iva, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, molto rilevanti per gli enti non a scopo di lucro, soprattutto per le piccole associazioni.
C3 Cantiere Terzo settore spiega che «La norma prevede, in particolare, che in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore (dl n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65mila euro, applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti. Il riferimento normativo del regime è all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). Alla base di tale previsione vi era e vi è oggi la necessità di rispondere a una procedura d’infrazione europea del 2010 per mancato recepimento della direttiva comunitaria sull’Iva del 2006».
Dopo ,le proteste di numerose associazioni, erano stati presentati e approvati diversi ordini del giorno che invitano il Governo, nel primo provvedimento utile, a cancellare o almeno a procrastinare l’entrata in vigore di tale norma così da trovare più adeguate soluzioni.
La Pallucchi conclude: «In questi giorni si sono levate le proteste di tutte le associazione che sono già in grave affanno per gli effetti subiti dalla crisi pandemica. Molti esponenti politici di tutti gli schieramenti hanno assicurato il loro impegno per far ritirare questa norma irragionevolmente vessatoria. Ci auguriamo che alle parole seguano i fatti: esiste la possibilità di riparare a questo errore nella legge di bilancio ora in discussione».