Inquinamento del suolo: la messa in sicurezza d’emergenza grava anche sul proprietario del sito
[12 Giugno 2013]
Il proprietario o gestore dell’area che rileva il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (Csc) del suolo, deve attuare le misure di prevenzione e sicurezza, così come sarebbe obbligato il responsabile dell’inquinamento.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia (Tar) in riferimento alla questione dei terreni all’interno del Sin (Sito di interesse nazionale) di Trieste, in località Muggia.
Una località su cui insistono strutture produttive, da tempo dismesse, di cui rimangono solo alcuni serbatoi, un tempo contenenti benzine di vario tipo e oggi bonificate.
La Edison Spa, confina con il sito di proprietà Silone, in cui in passato era situata la raffineria Aquila, su cui è stata rilevata contaminazione da idrocarburi. La Edison ha condotto in passato una attività di monitoraggio in collaborazione col Comune di Muggia e con Arpa mediante sondaggi geognostici e piezometri. E’ stato rinvenuto del benzene, ma con concentrazioni inferiori a quelle ammesse, dove è stato escluso che si dovessero porre in atto nel sito misure di sicurezza d’emergenza.
Sembra quindi evidente che il fenomeno non potesse aver origine nei propri terreni ma in aree situate al di fuori dei propri confini. Invero, con un parere Arpa del 2003, reso in conferenza di servizi ne è stata accertata la provenienza dall’area Silone, che ha, al riguardo, messo in atto un programma di sicurezza d’emergenza.
Successivamente è stata proposta anche alla Edison la misura di messa in sicurezza d’emergenza, ma la società ha ritenuto sufficiente allo scopo l’avvalersi dei piezometri già esistenti per una attività di emungimento dell’unico parametro individuato, cioè del benzene.
Dunque le prescrizioni impartite non sono conseguenti a una qualche responsabilità ambientale a essa attribuita. Ma se si considera che le misure tendono alla messa in sicurezza d’emergenza delle aree del sito inquinato è logico che tale premessa non faccia cenno a “soggetti responsabili” ma a “soggetti obbligati”.
Secondo il Tar, infatti deve essere applicata una specifica disposizione prevista dal legislatore italiano, ossia quella che recita (Dlgs 152/2006 all’articolo245, 2° comma): “Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione, di cui all’art. 242, il proprietario o gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (Csc) deve … attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242”.
In tal modo vengono estesi al proprietario gli obblighi di messa insicurezza e bonifica che il legislatore ha previsto e fa gravare sul “responsabile dell’inquinamento”. In particolare e nel caso in esame, soltanto nella parte in cui che riguardano la “individuazione di contaminazioni storiche, che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione” e limitatamente “alle misure di prevenzione e messa in sicurezza adottate”.
Ne deriva che tale attività prescinde da ogni addebito di responsabilità nei confronti del soggetto onerato, ma si esercita nei confronti del proprietario o del gestore solo perché il loro rapporto con l’area inquinata consente di intervenire con la sollecitudine richiesta dagli interventi di questa specie.
In ogni caso, permane il dovere del proprietario di evitare, con opportune misure, la migrazione delle sostanze inquinanti, che altrimenti andrebbero a diffondersi in altri siti.