Il Tar Calabria boccia il Parco della Sila per la candidatura a sito patrimonio dell’Unesco

[3 Aprile 2014]

Agriconsulting  aveva presentato al Tribunale regionale amministrativo della Calabria un ricorso contro il  Parco Nazionale della Sila e il Consorzio universitario di economia industriale e manageriale (Cuem)  chiedendo l’annullamento della determina 136 del direttore dell’Ente Parco del 30 aprile 2013 e di tutti i verbali, segnalando una serie di anomalie nella gara per l’affidamento del servizio di analisi e ricerca comparata per la candidatura del Parco Nazionale della Sila a Sito del Patrimonio Mondiale dell’Unesco ed alla quale avevano partecipato solo Agriconsulyting e Cueim, del quale fa parte l’università della Calabria per la quale la presidente del Parco, Sonia Ferrari, è presidente di un corso di laurea in turismo.

L’incarico era stato poi affidato con la determina del direttore del Parco al Cueim ed Agriconsulting ha chiesto al Tar di annullare tutto denunciando che il provvedimento impugnato conteneva diverse violazioni, compreso il «Principio della parità tra i concorrenti (…), eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento» e facendo presente che il Cueim  non avrebbe potuto partecipare alla gara perché «I consorzi tra Università sono costituiti per perseguire finalità diverse dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica» ed anche perché «Il servizio oggetto del contratto d’appalto era relativo a prestazioni che esulano dalle finalità istituzionali del Cueim».

Inoltre Agriconsulting faceva notare che il vicepresidente del Cueim, Renzo Giacomelli «Era gravato di rilevanti precedenti penali. In particolare, con sentenza del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Verona del 23 marzo 1995, gli era stata applicata, su richiesta delle parti, la pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta, violazione delle norme relative all’uso delle informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, violazioni finanziarie. Anche tale circostanza avrebbe dovuto indurre l’Ente Parco Nazionale della Sila ad escludere il Cuei dalla gara».

Secondo l’Ente Parco Nazionale della Sila, costituitosi per il ministero dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha detto che il ricorso era irricevibili, infondato e tardivo perché «Notificato solo il 4 giugno 2013, pur riferendosi ad un provvedimento comunicato mediante posta elettronica certificata in data 30 aprile 2013». Stessa linea ha seguito il Cueim.

Ma il Tar della Calabria, il 5 luglio 2013, aveva accolto l’istanza cautelare proposta da Agriconsulting ed aveva  sospeso i provvedimenti impugnati. Il Parco Nazionale della Sila ha fatto appello, ed il 7 marzo 2014 la causa è stata discussa nel merito.

La sentenza del Tar è stata che il ricorso del Parco è irricevibile. Non solo Agriconsultin avrebbe presentato il suo ricorso entro i termini previsti dalla legge, ma lo ha fatto in maniera fondata perché  «Va innanzitutto rilevato che l’art. 20 del bando di gara specificava che “sono altresì, esclusi (cause tassative) i concorrenti: – che non possiedono e/o dichiarano i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti”. Dall’esame dell’istanza di partecipazione alla gara del Cueim si rileva che in esso vengono indicati Gaetano Golinelli quale presidente e Renzo Giacomelli quale unico vicepresidente del consiglio di amministrazione. In realtà, dalla visura camerale estratta in data 30 aprile 2013 e prodotta dalla società ricorrente, risulta che, all’epoca dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, Cueim aveva due vicepresidenti: Renzo Giacomelli e Claudio Beccarani. Orbene, l’art. 8 dello Statuto della Cueim prevede che “in caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice-Presidente o dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età”. Nondimeno, nella dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Gaetano Golinelli, legale rappresentante del Cueim, si è limitato a dichiarare l’insussistenza di pregiudizi penali a suo carico; non ha formulato analoga dichiarazione con riferimento ai (due) vicepresidenti».

Il problema è che il Parco nella sua determinazione del 30 aprile 201 «Ha dato atto di aver autonomamente acquisito il certificato del casellario giudiziale dei due vicepresidenti di Cueim e di aver richiesto a tale consorzio chiarimenti, data l’esistenza di precedenti penali gravanti su Renzo Giacomelli. Alla luce dei chiarimenti forniti da Cueim e delle valutazioni svolte dal responsabile unico del procedimento, l’Ente Parco Nazionale della Sila ha nondimeno ritenuto che, non sussistendo un effettivo potere di rappresentanza del vicepresidente Renzo Giacomelli, non si configurasse la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163».

Un’interpretazione che secondo il Tar della Calabria non regge, «Ed allora, il ricorso proposto da Agriconsulting S.p.a. va accolto nella misura in cui l’Ente Parco Nazionale della Sila non ha tenuto conto, alla stregua di quanto stabilito dagli artt. 38 e 46 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dall’art. 20 del bando di gara, del fatto che CUEIM non abbia presentato, come invece doveroso e previsto dal bando a pena di esclusione, la dichiarazione sui requisiti generali dei suoi vicepresidenti».

Così come secondo il Tar non ha fondamento  l’argomentazione del Cueim i pregiudizi penali gravanti su Giacomelli non potessero in ogni caso avere un effetto escludente, perché i reati erano estinti, mentre il Parco ha sostenuto in giudizio che i precedenti penali di Giacomelli erano stati adeguatamente vagliati che aveva ritenuto che non potessero configurare causa di esclusione, risalendo a più di venti anni prima.

Ma il Tar prima ha dimostrato sentenze alla mano l’infondatezza della tesi e poi ha ribattuto che «In sostanza, perché possa operare la causa estintiva del reato è necessario un accertamento costitutivo del giudice penale».

La conclusione del Tar è che «Debbono essere annullati la determinazione del Direttore dell’Ente Parco Nazionale della Sila del 30 aprile 2013, n. 136, ed i presupposti atti e verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso alla gara, assegnandogli poi l’appalto, il Cueim».

Il Paco Nazionale non ci fa certo una bella figura, e dovrà pagare anche le spese processuali.