Vendita a distanza: su Internet etichetta obbligatoria sul consumo di energia
[19 Maggio 2014]
I prodotti connessi all’energia venduti a distanza su Internet dovranno essere accompagnati dall’ etichetta per indicare il consumo d’energia. Lo ha stabilito l’Ue con regolamento delegato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato. Un regolamento emanato sulla base della direttiva del 2010 che istituisce un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali – realizzata in particolare mediante – sul consumo di energia e sulle informazioni complementari per i prodotti connessi all’energia. Essa, infatti, prevede che la Commissione definisca gli elementi specifici riguardanti l’etichettatura mediante atti delegati contenenti misure volte a garantire che i potenziali utilizzatori finali dispongano delle informazioni specificate sull’etichetta e nella scheda nei casi di vendita a distanza, comprese la vendita per corrispondenza, su catalogo, la televendita e la vendita su Internet.
Attualmente le informazioni riportate sull’etichetta devono essere presentate in un dato ordine, ma non esiste alcun obbligo di esporre l’etichetta stessa e la scheda. Questo comporta minori informazioni per l’utilizzatore finale necessarie per prendere decisioni più consapevoli in merito all’acquisto. I consumatori non dispongono dell’ausilio della scala cromatica dell’etichetta, né delle informazioni relative alla migliore classe di etichettatura energetica per gruppo di prodotti, né delle informazioni supplementari contenute nella scheda.
Per sopperire a tale carenza la Commissione prevede che distributori/rivenditori espongano l’etichetta e la scheda nella vendita su Internet. Nelle vendite su Internet il progresso tecnologico consente di visualizzare l’etichetta e la scheda senza onere amministrativo supplementare.
Affinché ciò avvenga è necessario che i fornitori trasmettano ai distributori/rivenditori la versione elettronica dell’etichetta e della scheda per ciascun modello di prodotto connesso all’energia, per esempio mettendola a disposizione su un sito web dal quale i distributori/rivenditori possano scaricarla.
I fornitori sono tenuti a mettere a disposizione l’etichetta e la scheda in formato elettronico solo per i nuovi modelli, comprese le nuove versioni di modelli esistenti, ossia in pratica tutti quelli con un nuovo identificativo del modello. Ma non sono obbligati per i modelli esistenti: per questi l’etichetta e la scheda in formato elettronico sono fornite su base volontaria.
L’informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato tanto che In mancanza di tali informazioni, l’azione delle forze del mercato non riuscirà, da sola, a promuovere per tali prodotti l’impiego razionale dell’energia e di altre risorse essenziali.
La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso. E dovrebbe indurre i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’Ue in materia di efficienza energetica.