Tonno rosso: il quantitativo massimo pescabile è stabilito dall’Ue
[23 Maggio 2014]
Lo Stato membro non può stabilire il quantitativo massimo di tonno rosso pescabile nei propri mari (Tac), perché è l’Ue che lo stabilisce, ma può, suddividere discrezionalmente le quote di cattura tra i diversi sistemi di pesca e tra le singole unità autorizzate all’interno dei singoli sistemi.
Lo afferma il Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) – con sentenza 15 maggio 2014, n. 5123 – in riferimento al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell’11 marzo 2013 che ha ripartito il contingente complessivo del totale ammissibile di cattura del tonno rosso (1.950,42 tonnellate) assegnato dall’Ue all’Italia, per la campagna di pesca 2013. Un decreto che ha anche evidenziato che le quote individuali assegnate a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema “palangaro (LL)”, sono state calcolate sulla base di quelle attribuite nel 2012, modificate in ragione del contingente assegnato al sistema in questione.
Ed è proprio l’assegnazione delle quote individuali attribuibili a ciascun imprenditore per le catture del sistema “palangaro” che viene contestata dalla società che esercita la pesca del tonno rosso nell’Adriatico. Perché a suo avviso non sarebbe possibile rilevare alcuna indicazione sulla cui base sono state attuate le ripartizioni di quote di tonno rosso a ciascuna imbarcazione autorizzata, per cui non si comprenderebbero le ragioni e i criteri di ripartizione delle quote a ciascuna motopesca. Così come non si comprenderebbero le ragioni dei trasferimenti di alcune quote da un sistema all’altro.
Infatti, nel corso della campagna inerente l’annualità 2013, 5 unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema palangaro hanno ceduto la propria quota individuale: 2 (per un totale di 56,99 tonnellate) al sistema a tonnara fissa e 3 (per un totale di 24,472 tonnellate) ad altra unità abilitata alla circuizione.
A tale proposito il Ministero ha precisato che tutti i suddetti trasferimenti sono stati provvisori, vale a dire con validità limitata alla campagna di pesca interessata, con rientro della quota ceduta al sistema di appartenenza a partire dalla successiva campagna.
Gli interventi internazionali e comunitari hanno limitato la pesca del tonno rosso al fine di renderla compatibile con le esigenze di salvaguardia della specie, per cui è sorta la necessità di ripartire i quantitativi di pesca del tonno rosso tra i diversi Stati interessati e, poi, di distribuire la quota assegnata a livello nazionale (Tac) tra i vari sistemi di pesca.
Il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi (Iccat) – istituita dalla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico del 1966 – è stato recepito dall’Ue mediante regolamento del 2009 (il n. 302), con il quale sono stati stabiliti i principi generali per la sua applicazione.
In particolare, il regolamento prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle quote di pesca di tonno rosso assegnate. A tal fine lo Stato interessato deve redigere un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare praticanti la pesca del tonno rosso, che viene trasmesso entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione europea.
Dunque, l’Ue stabilisce il quantitativo totale di tonno rosso pescabile nel territorio nazionale, mentre l’Autorità statale distribuisce le quote internamente. In altri termini lo Stato non ha alcuna discrezionalità nello stabilire il quantitativo massimo di tonno rosso pescabile nei propri mari, essendo questo un “dato esogeno”, stabilito dall’Unione Europea, mentre esercita potestà discrezionale nel suddividere le quote di cattura tra i diversi sistemi di pesca e tra le singole unità autorizzate all’interno dei singoli sistemi.
La ripartizione delle quote tra i diversi sistemi di pesca è finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico costituito dall’assicurare migliori prospettive di redditività economica anche per la tutela dell’occupazione. Quindi l’eventuale rimodulazione delle quote non può essere frutto di un accordo tra privati, ma deve essere effettuata dall’amministrazione.
Ne consegue che in assenza di un provvedimento attraverso il quale il Ministero competente decida, nel perseguimento dell’interesse pubblico affidato alle sue cure, di rivedere la distribuzione delle quote tra i diversi sistemi di pesca, le eventuali cessioni dovrebbero avvenire nell’ambito dello stesso sistema al fine di non alterare l’equilibrio che l’amministrazione ha ritenuto maggiormente rispondente alla cura dell’interesse pubblico.