Tutto quello che c’è da sapere sul decreto Spalma incentivi
[4 Luglio 2014]
Il cosiddetto decreto Spalma incentivi (Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed è già entrato in vigore. La norma, attraverso l’art. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici), rimodulerà gli incentivi, a partire dal 1° gennaio 2015, per tutti gli impianti fotovoltaici superiori a 200 kW di potenza. Quindi, la rimodulazione non riguarderà i piccoli impianti.
In base al Decreto Legge, per i soggetti responsabili degli impianti oltre i 200 kW, gli incentivi saranno rimodulati (spalmati) su un periodo di erogazione di 24 anni, invece che di 20. L’ammontare complessivo degli incentivi sarà quindi sostanzialmente lo stesso, ma l’erogazione avverrà in tempi più lunghi. Qualora il soggetto responsabile non accetti la rimodulazione, il periodo di erogazione sarà lasciato invariato, ma sarà applicata una drastica riduzione dell’8% degli incentivi stessi.
Oltre alla rimodulazione dell’incentivo, l’art. 26 al comma 2 introduce un’altra importante novità per tutti gli impianti fotovoltaici (qualsiasi sia la loro potenza): a partire dal secondo semestre 2014, il GSE erogherà le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Rimodulazione degli incentivi
E’ l’opzione che scatterà “in automatico”, cioè se il Soggetto responsabile non sceglierà l’altra opzione. In base all’art. 26 comma 3 del decreto: a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata della tabella di cui all’allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti. La tabella tiene conto del periodo residuo di incentivazione, in base al quale viene calcolata la riduzione dell’incentivo.
Periodo residuo (anni) | Percentuale di riduzione dell’incentivo |
12 | 25% |
13 | 24% |
14 | 22% |
15 | 21% |
16 | 20% |
17 | 19% |
18 | 18% |
Oltre 19 | 17% |
L’ammontare complessivo dell’incentivo resta quindi pressoché invariato (a parte piccole variazioni legate all’approssimazione), ciò che cambia, però, è la durata dello stesso, in quanto viene spalmato su un periodo più lungo (di 4 anni).
Per gli impianti fotovoltaici allacciati con il V Conto energia (DM 5 luglio 2012), in considerazione del fatto che l’incentivo si configura come una “tariffe onnicomprensiva” (che tiene conto sia dell’incentivazione che del valore dell’energia) le riduzioni vanno applicate alla sola componente incentivante.
Chi aderisce alla rimodulazione, potrà accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato. Questi finanziamenti potranno beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (art. 26, comma 5).
Mancata rimodulazione e conseguente riduzione dell’incentivo
Chi non volesse vedersi spalmare gli incentivi su un periodo di 24 anni, ha tempo fino al 30 novembre per comunicarlo al Gestore dei servizi energetici, ma si vedrebbe ridotta l’incentivazione dell’8%.
Infatti, secondo il comma 7 dell’art. 26: la rimodulazione dell’incentivo non trova applicazione nel caso in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari all’8 per cento dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L’opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell’incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.