Reach, per l’Ue sono 9 le nuove sostanze potenzialmente autorizzabili
[20 Agosto 2014]
L’Ue prevede la possibilità di autorizzate l’immissione sul mercato e l’uso della formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con anilina (Mda tecnico); dell’acido arsenico, del bis(2-metossietil) etere (diglime), del 1,2-dicloroetano (Edc), del 2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina (Moca), del tris(cromato) di dicromo, del cromato di stronzio, dell’drossiottaossodizincatodicromato di potassio, dell’ottaidrossocromato di pentazinco. Quindi, l’Ue modifica il regolamento per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach).
Si include nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione indicate all’allegato XIV le nuove sostanze. Perché tutte – tranne una che è classificata come tossica per la riproduzione – sono classificate come cancerogene, ma rispettano e soddisfano i criteri Ue previsti per l’inclusione nell’elenco.
Il regolamento Reach, infatti, stabilisce che le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categorie 1A o 1B) e tossiche per la riproduzione (categorie 1A o 1B) possono essere soggette ad autorizzazione. Quindi l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza inclusa nell’allegato XIV, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, necessita obbligatoriamente un’autorizzazione. L’uso di una sostanza è autorizzato solo se si può dimostrare che il rischio per la salute umana e l’ambiente è adeguatamente controllato o che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi e che non esistono alternative idonee. E’ la Commissione che valuta tutto ciò e che decide sul da farsi. Del resto la procedura di autorizzazione è mirata a controllare il rischio derivante dalle sostanze estremamente preoccupanti a causa dei loro effetti sulla salute e sull’ambiente e a promuoverne la progressiva sostituzione con sostanze alternative economicamente e tecnicamente idonee.
L’autorizzazione precisa, in particolare, la o le persone a cui è rilasciata, l’identità della sostanza, l’uso o gli usi per i quali l’autorizzazione è rilasciata e le eventuali condizioni alle quali l’autorizzazione è rilasciata. Ogni autorizzazione è identificata da un numero di riferimento che il titolare o gli utilizzatori a valle devono indicare sull’etichetta della sostanza o di una miscela contenente la sostanza prima dell’immissione sul mercato. Gli utilizzatori a valle che utilizzano una sostanza autorizzata ne danno notifica all’Agenzia, che tiene aggiornato un registro degli utilizzatori a valle che utilizzano sostanze soggette ad autorizzazione.
Tutto ciò è in linea con l’obiettivo del regolamento Reach ossia quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, oltre che la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. Un obiettivo che include la promozione dello sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano.