Gas a effetto serra, nuova proposta Ue per il calcolo delle emissioni

[8 Ottobre 2014]

L’Ue elabora il metodo per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica. E lo fa proponendo con una nuova direttiva che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione così come previsto della direttiva del 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

La direttiva del 1998 rivista prescrive ai fornitori di ridurre del 6% entro la fine del periodo di applicazione (2020) l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell’altra energia (elettrica) fornita per essere utilizzata da veicoli stradali nonché del combustibile per uso in macchine mobili non stradali.

Una riduzione che dovrebbe essere raggiunta mediante l’uso di biocarburanti ed elettricità e mediante la riduzione della combustione in torcia e il rilascio di gas nella fase di estrazione delle materie prime per i combustibili fossili. E a partire dal 2011 la direttiva obbliga i fornitori a comunicare alle autorità designate dagli Stati membri  informazioni che riguardano, tra l’altro, l’intensità dei gas a effetto serra del combustibile da loro fornito

La direttiva, dunque, impone alla Commissione di introdurre tutte le misure necessarie per l’attuazione della disposizione relativa al basso contenuto di carbonio del carburante. Misure adottabili secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Di conseguenza, è conferito alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione relative al meccanismo inteso a monitorare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Ecco perché la Commissione propone con una nuova direttiva un metodo per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica (alcuni elementi relativi al calcolo delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti); un metodo per il calcolo dell’intensità di riferimento dei gas a effetto serra dei combustibili fossili da utilizzare come riferimento per determinare la conformità con l’obiettivo; il calcolo e la verifica dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia elettrica utilizzata per i veicoli elettrici; le norme necessarie per dare attuazione alle disposizioni secondo le quali due o più fornitori di uno o più Stati membri possono comunicare congiuntamente l’intensità dei loro gas a effetto serra.

Inoltre la Commissione nella sua proposta elabora le definizioni armonizzate riguardanti i dati da trasmettere e gli obblighi di comunicazione alla Commissione da parte dello Stato membro in merito alle prestazioni in materia di gas a effetto serra dei combustibili utilizzati nell’Unione.