L’esenzione parziale dall’obbligo di acquistare elettricità verde in Austria è un aiuto di stato incompatibile con il mercato
[12 Dicembre 2014]
L’esenzione parziale dall’obbligo di acquistare elettricità verde, che l’Austria intende concedere alle imprese a forte consumo di energia, è un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e con la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Lo afferma il Tribunale dell’Ue – con sentenza di ieri – che conferma la decisione della Commissione. Per raggiungere l’obiettivo nazionale del 34 % di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l’Austria ha modificato nel 2008 la sua legge sull’elettricità verde. E ha intenzione di stabilire un regime particolare per le imprese a forte consumo di energia. Perché sono particolarmente colpite dagli oneri aggiuntivi per l’elettricità verde e particolarmente esposte alla concorrenza internazionale. Così, i pagamenti che un’impresa a forte consumo di energia deve effettuare all’Ömag (l’Abwicklungsstelle für Ökostrom AG, una società per azioni di diritto privato) sono limitati a un importo corrispondente allo 0,5 % del valore netto di produzione dell’esercizio precedente. La fissazione di un massimale sull’obbligo di acquisto di tali imprese non inciderà sull’importo complessivo versato dai distributori di elettricità all’Ömag, poiché è solo la ripartizione di detto importo tra le diverse categorie di consumatori a variare.
Ma tale esenzione parziale per le imprese a forte consumo di energia, secondo il Tribunale che conferma l’opinione della Commissione è un aiuto di Stato. Implica, infatti l’utilizzo di risorse statale: il supplemento di prezzo obbligatorio per l’elettricità verde è assimilabile a una tassa parafiscale. L’Ömag non agisce né per proprio conto né liberamente, ma sotto stretto controllo dello Stato, in quanto titolare di una concessione e gestore di un aiuto concesso mediante fondi statali ai produttori di elettricità verde.
È quindi a giusto titolo che la Commissione ha considerato che l’esenzione parziale sia assimilabile a un onere aggiuntivo per lo Stato, perché si può ritenere che ogni riduzione dell’importo della tassa abbia determinato perdite di gettito per lo Stato. Il meccanismo dell’esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia sono stati istituiti per legge e sono quindi imputabili allo Stato.
L’esenzione parziale è selettiva: tale misura, infatti, introduce differenziazioni tra imprese che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito, in una situazione di fatto e di diritto equiparabile, senza che tale differenziazione derivi dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri di cui trattasi.
Ecco perché l’aiuto di Stato austriaco è incompatibile con il mercato comune. In particolare, tale aiuto non è compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale: l’esenzione parziale non riflette un’armonizzazione a livello dell’Unione relativamente alla tassazione nell’ambito dell’energia rinnovabile.