Petrolio, a Ragusa concessioni per le trivelle in contraddizione con il Piano regolatore?
Legambiente al Comune: «Negare qualsiasi autorizzazione»
[16 Dicembre 2014]
La società Irminio ha chiesto al Comune di Ragusa un permesso di ricerca di idrocarburi a Buglia Sottana e Legambiente ha scritto al sindaco e all’Assessore all’urbanistica ricordando loro che «la societa Irminio srl ha ottenuto in data 6/11/2014 da parte della Soprintendenza di Ragusa l’autorizzazione definitiva per la realizzazione di opere temporanee relative alla esecuzione di una posizione sonda per indagini esplorative sul giacimento di idrocarburi in C.da Buglia Sottana. L’intervento si inquadra all’interno delle attività industriali, tale è la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma così come definito dal D.lgs. 152/06 allegato IV punto g, e come tale regolato dall’art. 22 della L.R. 71/78 che prescrive che “al di fuori del perimetro dei centri abitati definito dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione, sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, tassativamente individuate dallo strumento urbanistico”».
Gli ambientalisti sottolineano che gli impianti destinati allo sfruttamento di risorse naturali sono individuati dall’articolo 22 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale di Ragusa: “Rientrano in questa categoria le escavazioni di ogni tipo di materiale, le perforazioni di pozzi, lavorazione pietra locale ecc. Ferme restando le vigenti disposizioni legislative, tali opere sono comunque soggette a preventiva autorizzazione da parte del Sindaco, il quale, valutate le compatibilità dell’intervento in relazione agli specifici contenuti del P.R.G. sotto l’aspetto ambientale, paesistico ed idrogeologico, potrà anche negarla, ovvero rilasciarla con particolari prescrizioni atte a garantire la tutela paesistica, ambientale ed idrogeologica del territorio.”, quindi «L’eventuale preventiva autorizzazione del sindaco rientrerebbe fra quelle per le quali è necessario il permesso di costruire ai sensi dell’art. 14 punto f del regolamento edilizio vigente. A rafforzare tale necessità concorrono anche i punti i, p, q, e r del vigente regolamento edilizio».
Ma sorge un bel problema per i petrolieri: secondo il Cigno Verde ragusano «Le attività di ricerca di idrocarburi liquidi e solidi su terraferma non si possono inquadrare in interventi di sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali bensì a carattere industriale e conseguentemente non devono essere ammesse. Infatti la Legge 443/1985 che definisce le nozioni di imprenditore artigiano e di impresa artigiana dicendo che è imprenditore artigiano colui che svolge un’attività che ha come scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi e che: eserciti l’attività personalmente, professionalmente e in qualità di titolare dell’impresa artigiana; svolga in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale nel processo produttivo. Abitualità, prevalenza e manualità devono essere determinanti e continuative per l’azienda sia che si tratti di attività di produzione e di beni quanto in quella di prestazione di servizi. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti».
Ma la Irminio srl, che è proprietà di Sviluppo Risorse Naturali, che a sua volta è una filiale della statunitense Mediterranean Resources di Austin, «Non essendo una impresa artigiana non ha diritto al rilascio del permesso di costruire per le attività di ricerca di idrocarburi – dicono gli ambientalisti – Il Comune di Ragusa non può neanche effettuare una variante al PRG in quanto il piano paesaggistico all’art 29 9b. Paesaggio naturale ed agrario a campi chiusi del basso corso del fiume Irminio e Pizzillo, livello di tutela 2 prevede “In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività: -attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78”».
Legambiente Ragusa ha forse trovato il granello che può far saltare l’oleato meccanismo petrolifero e per questo chiede che «l’Amministrazione comunale di Ragusa neghi il rilascio di qualsiasi autorizzazione a realizzare ricerche di petrolio in contrada Buglia Sottana per motivi ambientali, idrogeologici e paesaggistici e per il rispetto delle norme».