Vas, il Comune può ricorre a esperti esterni se in difetto di professionalità interne
[2 Aprile 2015]
Il Comune può avvalersi di esperti esterni per lo svolgimento dei compiti propri dell’autorità competente della valutazione ambientale strategica (Vas), quando non siano presenti nel proprio organico adeguate professionalità.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia – con sentenza n. 783 – in riferimento alla questione del Piano di governo del territorio (Pgt) Comune di Leggiuno.
Un Pgt che ha previsto un nuova classificazione dei terreni alcuni dei quali da residenziali di completamento e agricole sono passati a Verde urbano.
Cosa non gradita dalla proprietaria con terreni ricadenti nella modifica, la quale contesta la legittimità della procedura di Vas relativa al Pgt . Perchè l’autorità competente non avrebbe potuto essere individuata, come invece è avvenuto, in un professionista privato esterno all’Amministrazione, dovendo necessariamente trattarsi di un “soggetto pubblico”.
Sottolinea che la disciplina in materia di Vas non richiede soltanto che l’autorità competente sia dotata dei requisiti di autonomia rispetto all’autorità procedente e di competenza tecnica, ma impone altresì che essa sia individuata in un soggetto pubblico.
Il riferimento normativo alla qualità di “pubblica amministrazione” sia dell’autorità procedente, che dell’autorità competente della Vas è indubitabilmente contenuto nel Codice ambientale. Il legislatore dà, infatti la definizione di autorità competente e di quella procedente. Dove per la prima intende “ la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di Via, nel caso di progetti il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio”. E dove per la seconda intende: “la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma”.
Tuttavia, le previsioni normative non implicano affatto un divieto per il Comune di avvalersi di esperti esterni nel processo di Vas nel caso in cui non siano presenti adeguate professionalità al proprio interno. La disposizione normativa, infatti, si limita ad affermare che l’autorità competente assume una veste pubblicistica, senza però influire sulle determinazioni organizzative che il Comune rimane libero di compiere. Dunque, quando l’Ente compie una tale scelta, il soggetto designato acquisisce necessariamente la veste di organo dell’Amministrazione, e a quest’ultima dovranno essere imputati gli atti compiuti dall’incaricato. Perché, in tale contesto, è irrilevante che l’insieme dei compiti e delle prerogative pubblicistiche attribuito a un ufficio della stessa o di altra amministrazione, ovvero a un soggetto esterno, legato all’Ente da un rapporto di lavoro autonomo e non subordinato.