Trasporto via mare di merci pericolose, si avvicina la ratifica della convenzione Hns
[24 Giugno 2015]
Nel 2010 la convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (Hns del 1996) è stata modificata. Adesso l’Ue propone di autorizzare gli Stati a ratificare o ad aderire al protocollo della convenzione.
La convenzione Hns del 1996 è un documento importante nell’ambito del regime di responsabilità marittima internazionale, visto che il trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, compresi il gas naturale liquefatto (Gnl) e il gas di petrolio liquefatto (Gpl), è un’attività fiorente che rappresenta una quota significativa del settore dei trasporti marittimi.
Nonostante ciò rimane ancora in attesa di ratifica da parte degli Stati per entrare in vigore. Il protocollo del 2010 cerca di superare tale problematica. Contiene, infatti, le modifiche necessarie per rimuovere i principali ostacoli che hanno bloccato il processo di ratifica della convenzione.
Esso, infatti, esclude delle sostanze pericolose e nocive trasportate in colli dalla definizione di carico soggetto a contributo al Fondo Hns, mentre i danni causati dalle sostanze pericolose e nocive trasportate in colli restano disciplinati dal sistema di risarcimento “a due livelli” stabilito nella convenzione. Aumenta i limiti di responsabilità del proprietario per le navi che trasportano sostanze pericolose e nocive in colli per favorire l’esclusione delle sostanze quale carico soggetto a contributo al Fondo Hns. Designa la persona che riceve fisicamente il Gpl quale responsabile per il versamento dei contributi pertinenti al Fondo Hns, (salvo diverso accordo tra il titolare e il ricevitore). E in caso di evento disciplinato dalla convenzione, subordina il versamento di un risarcimento da parte del Fondo Hns all’adempimento da parte dello Stato interessato del suo obbligo di presentare relazioni sui carichi soggetti a contributo per tutti gli anni antecedenti l’evento.
La convenzione Hns così come modificata nel 2010 si applica alle richieste di risarcimento dei danni derivanti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per le richieste sollevate nell’ambito di un contratto di trasporto merci o passeggeri. I danni contemplati dalla convenzione comprendono i danni al territorio, compreso il mare territoriale di uno Stato contraente, il danno ambientale causato nella Zee (Zona economica esclusiva), gli eventuali danni diversi dal danno ambientale provocati all’esterno del territorio e del mare territoriale di uno Stato contraente da una nave registrata in un altro Stato contraente nonché le eventuali misure preventive adottate per limitare i suddetti tipi di danni.
La convenzione, invece non si applica alle navi da guerra o altre navi di proprietà o in gestione agli Stati, utilizzate per fini non commerciali (salvo decisione contraria dello Stato interessato). Lo Stato, inoltre, può escludere dal campo di applicazione le navi aventi una stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate, che trasportano sostanze pericolose e nocive esclusivamente in colli, quando effettuano viaggi tra porti o impianti di tale Stato. Quest’ultima esenzione può anche essere applicata tra due Stati confinanti, previo consenso esplicito di entrambi gli Stati. Tali esenzioni riguardanti uno o due Stati confinanti devono essere, se del caso, notificate all’Imo.
Il maggiore contributo della convenzione al regime internazionale che disciplina la responsabilità e il risarcimento per gli incidenti causati dalle attività di trasporto marittimo e, in particolare, dal commercio via mare di sostanze pericolose e nocive, è l’istituzione di un apposito fondo di risarcimento. Il Fondo Hns mira a risarcire chiunque abbia subito un danno derivante dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, nella misura in cui tale persona non sia stata in grado di ottenere un pieno e adeguato risarcimento dei danni dal proprietario della nave e dal suo assicuratore.