Rifiuti e produttori di imballaggi, come funziona il sistema autonomo di restituzione
[6 Agosto 2015]
I produttori di imballaggi che non intendono aderire al Conai (Consorzio nazionale imballaggi) e ad altri Consorzi previsti dalla legge, devono presentare all’Osservatorio nazionale sui rifiuti (Ons) il progetto del sistema autonomo di restituzione dei propri imballaggi richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione, ma l’osservatorio non può rigettare la domanda di riconoscimento solo sulla base di una generica impossibilità di qualificare il richiedente come “produttore di imballaggi”, senza un’adeguata istruttoria.
Lo afferma il Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) in riferimento alla decisione dell’Ons di rifiutare il riconoscimento del sistema autonomo di restituzione dei propri imballaggi presentato da una società del settore degli imballaggi in legno. Secondo il Ministero la società non produrrebbe imballaggi, ma si limiterebbe ad acquistare gli imballaggi costruiti dai terzisti.
La disciplina dei rifiuti di imballaggio, pur avendo dei precedenti nazionali, attualmente ha una matrice essenzialmente comunitaria (Direttive 94/62/CE del 20 dicembre 1994 e 2004/12/CE dell’11 febbraio 2004), sulla cui base si sono innestati i successivi interventi del legislatore nazionale. Il Codice dell’Ambiente (nello specifico Titolo II della Parte IV del Dlgs. 152/2006) prevede che per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche’ agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all’obbligo del ritiro, su indicazione del Conai dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possano scegliere che cosa fare. Ossia possono alternativamente: organizzare autonomamente – anche in forma associata – la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale; aderire ad uno dei consorzi di materiale di imballaggio previsti dalla legge; attestare sotto la propria responsabilità che e’ stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi.
Dunque, i produttori che non intendono aderire né al Conai, né ad altro Consorzio devono presentare all’Onr il progetto del sistema di restituzione dei propri imballaggi richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro 90 giorni dall’assunzione della qualifica di produttore o prima del recesso da uno dei Consorzi.
A tale proposito c’è da ricordare che solo la normativa nazionale definisce il “produttore” come il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l’importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio La direttiva europea, invece non contiene una definizione né di “produttore” né di “utilizzatore” ma contempla soltanto la categoria degli “operatori economici”.
Comunque sia, per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Devono anche dimostrare che il sistema sarà effettivamente e autonomamente funzionante e che sia in grado di conseguire, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.
Dalla sua l’Onr, si deve esprime entro novanta giorni dalla richiesta sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal Conai e dei documenti forniti dal richiedente. Dunque non può rifiutare il riconoscimento basandosi solo sull’impossibilità di qualificare l’istante come “produttore di imballaggi”.